Civile

Riforma Cartabia, conversione del rito ordinario in semplificato possibile se funzionale alla celerità del processo

Nel caso di specie, la conversione del rito, possibile per l'insussistenza di profili di complessità, era funzionale altresì a consentire l'ordinata ed efficiente instaurazione del contraddittorio

immagine non disponibile

di Valeria Cianciolo


Possibile provvedere alla conversione del rito ordinario in rito semplificato perché rispondente al miglior interesse di tutte le parti alla più sollecita ed efficiente trattazione della causa: 1) anche d'ufficio, essendo valutazione discrezionale del giudice; 2) anche prima dell'udienza, in ragione dell' utilità ed economia processuale; 3) anche in assenza di contraddittorio su tale punto specifico, non essendo agevolmente ravvisabile una lesione del diritto di difesa a opera di un provvedimento che in luogo di un rito ingestibile opti per uno più celere ed efficace, che di per sé tutela maggiormente tutte le parti.

Nel caso di specie, la conversione del rito, possibile per l'insussistenza di profili di complessità, era funzionale altresì a consentire l'ordinata ed efficiente instaurazione del contraddittorio, laddove il richiamo, operato dall'articolo 183-bis del Cpc nuovo testo, al quinto comma dell'articolo 281-duodecies del Cpc non può, ovviamente, significare che si debba applicare solo detto ultimo comma e non anche i precedenti ove ne sussistano i presupposti.

L'ordinanza del 1 maggio 2023 pronunciata dal Tribunale piacentino (Tribunale di Piacenza, ordinanza 1 maggio 2023 – Giudice Fazio) è l'occasione per una breve riflessione sulla portata applicativa del nuovo rito semplificato.

Il Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto un processo semplificato di cognizione, utilizzabile in alternativa al processo ordinario e collocandone la disciplina nel capo III-ter del libro II (articoli 281-decies a 281-terdecies).
Secondo la Relazione illustrativa "Tale collocazione è coerente con l'alternatività di tale rito rispetto al rito ordinario". Il rito semplificato, la cui ratio non è molto diversa da quella del vecchio rito sommario di cognizione, ora abrogato, rappresenta così un rito "generalista" a cognizione piena adoperabile per tutte le controversie civili, (con esclusione, del rito del lavoro e di quello in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie previsti dal codice), e tenuto conto della complessità della questione, posto che l'articolo 281-decies, 1 comma, del Cpc stabilisce che il giudizio deve essere introdotto con le forme del rito semplificato: "quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa".
Alla luce di questa norma, è chiaro che la scelta sull'applicazione del rito semplificato gravi in prima battuta, sull'attore, valutazione questa, che all'esito dell'attività difensiva del convenuto svolta nella fase introduttiva, potrebbe rivelarsi sbagliata, spingendo il giudice a disporre, nella prima udienza, la conversione del rito da semplificato in ordinario, ai sensi dell'articolo 281-duodecies, 1 comma, del Cpc e fissando l'udienza di cui all'articolo 183 del Cpc. Si aggiunga poi che il sopra citato 1 comma dell'articolo 281-decies del Cpc coinvolge anche (e soprattutto) il giudice, sia quello davanti al quale è stato incardinato il procedimento con il rito semplificato sia quello davanti al quale è stata introdotto con le forme del rito ordinario: infatti, con le verifiche preliminari di cui all'articolo 171-bis del Cpc, il giudice del rito ordinario deve indicare alle parti "le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo ... alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato".

Il rito semplificato è estremamente snello: non sono previste né le verifiche preliminari del giudice che riguardano il rispetto della regolarità del contraddittorio e disciplinate dall'art. 171-bis c.p.c., né lo scambio delle memorie integrative, da presentare a pena di decadenza almeno 40 giorni prima dell'udienza, come previsto dall'art. 171-ter c.p.c. Il tutto con lo scopo di ridurre notevolmente la durata del processo alla luce di una maggiore ed approfondita conoscenza degli atti di causa da parte del giudice. Cosa che appare, a livello pratico di difficile concretizzazione.

E ne è la prova il caso in esame, dove il convenuto aveva svolto chiamata di terzo in garanzia che avrebbe potuto determinare la chiamata di altri soggetti in garanzia e manleva. Il conseguente effetto domino era l'incremento del numero di memorie ex art. 171-ter c.p.c., e i differimenti di udienza, a discapito del principio della ragionevole durata del processo. D'altro canto, non è ammissibile derogare alla concessione dei termini previsti dalla nuova disciplina per il deposito delle memorie, esattamente come la concessione del termine di cui all'art. 184 c.p.c., ora abrogato, non era rimessa, secondo la giurisprudenza, alla discrezionalità del giudice.
Se la trattazione deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio e di una ragionevole durata del processo, nel caso di chiamata di terzo, l'unico soluzione praticabile, secondo il giudice, nel caso in esame, è la conversione del rito ordinario in rito semplificato, non potendosi negare la concessione dei termini ai sensi dell'articolo 171-ter del Cpc.

Il Tribunale piacentino, disponendo l'articolo 183-bis del Cpc: "Il giudice se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell'articolo 281 duodecies", ha affermato che "la norma concede al giudice tale facoltà, apparentemente, solo in esito all'udienza di trattazione, solo previo scambio di memorie ex art. 171-ter c.p.c…Tuttavia tale disposizione deve interpretarsi in senso costituzionalmente orientato... Deve pertanto ritenersi, in tale prospettiva, ben possibile – perché rispondente al miglior interesse di tutte le parti alla più sollecita ed efficiente trattazione della causa – provvedere alla conversione del rito ordinario in rito semplificato: 1) anche d'ufficio, essendo valutazione discrezionale del giudice …; 2) anche prima dell'udienza, proprio perché occorre evitare quell'abnorme, esponenziale moltiplicazione di memorie ex art. 171-ter c.p.c. che oggettivamente complica la trattazione in assenza di una apprezzabile contropartita, rectius di utilità ed economia processuale; 3) anche in assenza di contraddittorio su tale punto specifico... E ciò sol che si consideri come, una volta che si sia ritualmente definito il contraddittorio nelle più idonee forme consentite dal rito semplificato, sarà sempre possibile per il giudice procedere ad ulteriore conversione del rito in ordinario ove emergano i profili di complessità in diritto e/o in fatto che giustifichino detto revirement."

Il processo proseguendo con le forme del rito semplificato, consentirà all'attore di chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto (articolo 281-duodecies, 2 comma, del Cpc). Se non vi fosse tale necessità, il giudice, ai sensi dell'articolo 187, 1 comma, del Cpc, rimetterà la causa immediatamente in decisione, qualora questa fosse già matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, oppure ammetterà i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procederà alla loro assunzione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©