Penale

Riforma Cartabia e mutato regime di procedibilità a querela: scatta la competenza del Giudice di pace penale per le lesioni lievi

La quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza 12517/2023 ha chiarito le ricadute processuali

di Aldo Natalini

Appartiene alla competenza del giudice di pace penale il delitto di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta (lesioni cosiddette lievi) divenuto procedibile a querela di parte per effetto dell'articolo 2, lettera b), Dlgs 150/2022 – entrato in vigore lo scorso 30 dicembre – dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 274/2000, non incisa dalla riforma Cartabia, essere risolto conformemente alla voluntas legis di estendere la competenza del predetto reato a tutti i casi di lesioni procedibili a querela.
Così la Quinta sezione penale di Piazza Cavour con la sentenza n. 12517/2023 depositata lo scorso 24 marzo, con cui la Cassazione – per la prima volta dall'entrata in vigore della riforma Cartabia del processo penale – ha chiarito le ricadute processuali del mutato regime di procedibilità rispetto al reato di lesioni personali lievi, non più procedibile d'ufficio (e, quindi, non più di competenza del tribunale monocratico).

La riforma Cartabia e l'indiretto ampliamento della competenza del giudice di pace penale
La riforma Cartabia del processo penale, nel contesto della revisione al regime di procedibilità di numerosi reati contro la persona e contro il patrimonio – divenuti, dal 30 dicembre 2022, procedibili a querela (con possibilità di proporla, in via transitoria ex articolo 85 Dlgs 150/2022, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore: quindi fino al 30 marzo per i fatti commessi prima), è intervenuta, tra l'altro, sul reato di lesioni personali dolose (articolo 582, comma 1, Cp), che, ai fini della sua perseguibilità, è stato ormai "svincolato" dalla durata della malattia non superiore a venti giorni (lesioni lievissime), con conseguente introdotta procedibilità a querela anche nelle ipotesi delle lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni).
Sennonché – circostanza sfuggita per lo più ai primi commentatori – l'intervento di riforma ha posto un problema di indiretto (in quanto non espressamente previsto dal legislatore delegato, con conseguenti dubbi applicativi) ampliamento della competenza del giudice di pace penale in virtù della disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 274/2000, che attribuisce allo stesso la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte.
A ben vedere, quest'ultima previsione, a rigore, richiama testualmente l'articolo 582 Cp «limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente», ossia un segmento normativo topograficamente diverso da quello oggi inciso dalla novella, che ha riguardato il comma 1 dell'articolo 582 Cp (vedi articolo 2, comma 1, lettera b, Dlgs 150/2022, ove ha introdotto le parole "a querela di parte").
Tuttavia – statuisce oggi per la prima volta la Cassazione con il dictum in disamina – l'evidente difetto di coordinamento sistematico tra l'articolo 4, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 274/2000 e l'articolo 582 del Cp, trova composizione sistematica attraverso la chiara intentio legislatoris, attributiva la competenza del giudice di pace, in uno con l'intento della riforma Cartabia, espresso nella relazione illustrativa.
Sembra, dunque, di non potersi prescindere dalla considerazione che il "micro-sistema" del giudice onorario sia stato selezionato illo tempore con riferimento alle fattispecie penali che attingono l'area della conflittualità individuale, connotate per l'appunto dalla perseguibilità a querela ovvero agli illeciti comportanti lesioni o danni ad un soggetto privato che rendono possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno. Inoltre, diversamente opinando, il mantenimento della competenza del tribunale motivato su tale "disallineamento" topografico comporterebbe una modifica in peius del trattamento sanzionatorio (perché determinerebbe l'applicazione delle sanzioni detentive in luogo delle più favorevoli sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 52 del Dlgs 274/2000: così Cassazione, sezione VI penale, n. 13708/2020, B., Ced 279260) e si porrebbe in antitesi con gli obiettivi deflazionistici della odierna riforma.
Dunque, con l'entrata a regime del Dlgs 150/2022, deve ritenersi ormai mutata anche la disciplina regolatrice del processo – processuale ma con effetti anche sostanziali – per modificazione normativa susseguente, con conseguente competenza ratione materiae del giudice di pace per i reati di lesione personale ormai procedibili a querela (a tal fine rilevando il momento dell'esercizio dell'azione penale: così Sezione VI penale, n. 18710/2016, Bonaglia, Ced 266987).
In tal senso si è dunque condivisibilmente pronunciata oggi la Suprema corte con la sentenza annotata in cui ha ritenuto che, a seguito della procedibilità a querela del reato di lesioni personali lievi con malattia compresa tra 21 e 40 giorni, per effetto dell'articolo 2, lettera b), del Dlgs 150/2022, in assenza delle previste eccezioni, deve ritenersi applicabile nei giudizi pendenti in sede di legittimità l'armamentario sanzionatorio ex articolo 52 Dlgs n. 274/2000 .
Residua il dubbio, nondimeno, per i fatti di lesioni personali «commessi contro uno dei soggetti di cui all'art. 577, secondo comma, ovvero contro il convivente», siccome espressamente eccettuati dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del Dlgs 274/2000 tra quelli per i quali è competente il giudice di pace penale, ma, ormai, divenuti procedibili a querela per espressa eccettuazione normativa. Per questa ipotesi aggravata di lesioni, la competenza dovrebbe restare in capo al giudice monocratico.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI REATI DIVENUTI DAL 30 DICEMBRE 2022 PROCEDIBILI A QUERELA CON LE RELATIVE ECCEZIONI DI PROCEDIBILITÀ OFFICIOSA DELITTI CONTRO LA PERSONA

Lesioni personali
(articolo 582, comma primo, Cp)
Procedibilità a querela fino a 40 giorni di durata della malattia ovvero fino a 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o infermità (nuovo comma secondo), con conseguente indiretto ampliamento della competenza del giudice di pace penale (articolo 4, comma 1, lettera a, Dlgs 274/2000; Cassazione n. 12517/2023);
procedibilità d'ufficio se ricorre una delle aggravanti previste dagli articoli 61, n. 11-octies, Cp (fatto commesso in danno di personale sanitario e socio-assistenziale), 583 (lesioni gravi e gravissime) e 585 (fatto commesso con armi anche improprie o da persona travisata o da più persone riunite; ipotesi dell'articolo 576 Cp), ad eccezione di quelle indicate nell'articolo 577, comma primo, n. 1, e comma secondo Cp (fatto commesso contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge o convivente o l'altra parte dell'unione civile)

Lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 590-bis, comma primo, Cp)
Procedibilità a querela nell'ipotesi-base di lesioni gravi o gravissime causate da una violazione generica delle norme sulla circolazione stradale (Querela nell'ipotesi attenuata di cui al settimo comma qualora l'evento non sia di esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole) e nell'ipotesi di pluralità di eventi lesivi, di cui all'articolo 590-bis, ultimo comma, Cp (ove non si configurano circostanze aggravanti bensì ipotesi speciali di concorso formale di reati, caratterizzate da una mera unificazione quoad poenam dei singoli reati, da considerare separatamente)
procedibilità d'ufficio in tutte le ipotesi aggravate speciali previste dall'articolo 590-bis (nuovo comma nono)

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