Riforma Cartabia: non si applicano all'appello cautelare i nuovi oneri formali ex articolo 581 Cpp in tema di elezione di domicilio
Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 22140/2023
Impugnazioni cautelari e riforma Cartabia: non si applicano all'appello cautelare i nuovi oneri formali previsti, ai fini della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nel domicilio eletto o dichiarato, dall'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater, Cpp (come novellato dall'articolo 33, comma 1, lettera d, del Dlgs n. 150/2022) trattandosi di adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di merito di secondo grado e, pertanto, non sono astrattamente inquadrabili nel novero dei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni.
Così la sentenza n. 22140/2023, depositata il 23 maggio scorso, che ha annullato con rinvio l'ordinanza del febbraio scorso del Tribunale del riesame di Venezia il quale, invece, aveva ritenuto inammissibile l'appello de libertate proposto dal difensore di un indagato per rilevata mancanza, nell'atto, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista – a pena di inammissibilità – dal nuovo comma 1-ter dell'articolo 581 del Cpp, in vigore dallo corso 30 dicembre 2022.
La forma dell'impugnazione e il novellato articolo 581 Cpp
La sentenza in commento interviene per la prima volta sull'esegesi e la portata dei nuovi commi 1-ter e 1-quater aggiunti, insieme al comma 1-bis, dall'articolo 33, comma 1, lettera d, del Dlgs n. 150/2022 all'articolo 581 del Cpp, già oggetto di modifica con la legge Orlando n. 103/2017.
La novella – operata invero in una sedes materiae non ottimale, trattandosi di norma generale che afferisce alla forma delle impugnazioni in generale e non al regime di inammissibilità – lascia trasparire l'intento del legislatore della riforma, oltreché di innalzare il livello qualitativo dell'atto di impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza (comma 1-bis, in tema di specificità dei motivi), di innestare un onere collaborativo in capo alla parte privata finalizzato alla regolare celebrazione della fase in appello, con particolare riferimento al processo celebrato in assenza, oggetto di coeve riforme.
Nell'ottica di assicurare la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità ex articolo 344-bis Cpp, i nuovi commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 581 Cpp stabiliscono che l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio: dunque, la notifica di tale atto «è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater».
Secondo le nuove previsioni, è necessario che l'impugnante provveda a dichiarare o eleggere domicilio per la nuova fase processuale, nella condivisibile finalità di agevolare l'attività di notificazione, spesso causa di differimento dell'udienza. Inoltre, nell'intento di saldare la scelta di proporre la doglianza all'effettiva sussistenza della volontà dell'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza, è previsto il rilascio di uno specifico mandato a impugnare nei confronti del difensore, con abbinata sanzione processuale:
- nel caso in cui l'imputato abbia partecipato al processo di primo grado, non vi è dubbio che egli ne abbia conoscenza per cui si richiede soltanto, a pena d'inammissibilità, che unitamente all'atto del difensore, sia depositata la dichiarazione ovvero l'elezione di domicilio per la notifica dell'atto di citazione a giudizio, previsione, come si è detto, volta a rendere più agevoli le notificazioni dell'atto introduttivo;
- laddove l'imputato sia rimasto assente durante il processo di primo grado, è stato invece introdotto il nuovo comma 1-quater ispirato a garantire che l'impugnazione sia espressione del personale interesse al gravame da parte dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatico tuziorismo difensivo.
La nuova disciplina, in definitiva, grava sul difensore di un onere professionale destinato - secondo alcuni - a modificare radicalmente il rapporto tra professionista e assistito, specie nel caso di difesa d'ufficio.
Il dictum: novella non applicabile all'appello cautelare
Tanto premesso in punto di disciplina, la sentenza in commento, ricostruite le finalità delle nuove previsioni contenute nel novellato articolo 581 del Cpp, ne esclude l'automatica applicabilità all'atto di appello cautelare, ritenendo di non potersi far discendere dai principi giurisprudenziali fin qui enunciati in ordine alla forma dell'atto e alla obbligatoria specificità dei motivi.
Per la Corte regolatrice le nuove disposizioni e, in particolare, il comma 1-ter (riguardante il caso di specie) stabiliscono peculiari adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di secondo grado, «e non sono astrattamente inquadrabili nei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni».
Dalla relazione illustrativa al Dlgs n. 150/2022 emerge che la norma di cui all'articolo 518, comma 1-ter, risulta emanata in attuazione dei principi di delega stabiliti all'articolo 1, comma 13, lettera a), della legge n. 134/2021, secondo cui il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere che "fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione".
Nell'attuazione della delega, l'esecutivo non ha richiamato il riferimento generale all'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ma ha espressamente indicato un atto specifico, ossia il decreto di citazione a giudizio (che – scandisce la Cassazione – certamente è atto diverso dall'avviso di celebrazione dell'udienza camerale di cui all'articolo 127 del Cpp).
Anche la norma transitoria di cui all'articolo 89 del Dlgs n. 150/2022, intitolato "disposizioni transitorie in materia di assenza" stabilisce che disposizioni di cui all'articolo 581, comma 1-ter e 1-quater Cpp si applicano "per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".
È chiarissima, dunque, per i Supremi giudici l'esclusione dell'ordinanza cautelare dall'ambito di applicabilità della regola in esame, che è invece testualmente riferita alla impugnazione delle sentenze.
In conclusione, gli specifici oneri formali previsti dal nuovo articolo 581 del Cpp per la notifica del decreto di citazione a giudizio - inquadrati dalla Cassazione nell'ambito dell'esigenza generale che ha inspirato la riforma del processo in absentia (ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell'imputato) - non si applicano all'appello cautelare.