Penale

Riforma Cartabia, la procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso

Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 11229 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Continuano i chiarimenti della Cassazione sulla applicazione della riforma Cartabia per l'efficienza del processo penale. Con la sentenza n. 11229, la V Sezione penale, richiamando quanto già statuito dalle Sezioni unite rispetto alla riforma del 2018, afferma, con un principio di diritto, che: "In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del Dlgs 10 ottobre 2022, n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della novella normativa, sia idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul c.d. "giudicato sostanziale".

Bocciata dunque la tesi della difesa secondo cui andava pronunciata sentenza di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità, in conseguenza della nuova perseguibilità a querela del reato di furto, ancorché aggravato, non essendo sopravvissuto, in sede di conversione del Dl n. 162 del 2022, il potere del giudice procedente di dare avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela.

Per la Suprema corte posto che la querela non è stata proposta, la fattispecie concreta deve essere risolta "alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate". Il ricorso dell'imputato, dunque, "è da valutarsi inammissibile poiché manifestamente infondato, oltre che in parte genericamente formulato, senza confronto effettivo con gli esiti dell'accertamento condotto dalle due sentenze di merito" (conformi relativamente alla dinamica di accadimento dei fatti ascritti all'imputato ed alla configurata sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, rispetto al tentativo di furto contestato).

Di conseguenza, prosegue la decisione, "il mutato regime di procedibilità a querela del reato non determina alcuna possibilità di incidere un ‘giudicato sostanziale' che si è già formato ed i cui effetti, pur siglati dalla constatazione operata dalla decisione della Cassazione, retroagiscono al momento del mancato instaurarsi di un valido rapporto processuale".

In definitiva, pur nella attuale, parziale diversità normativa tra la novella del 2018 e quella del 2022, derivata dall'eliminazione della necessità di dare avviso, da parte dell'autorità giudiziaria, alla persona offesa, circa il mutato regime di procedibilità, con conseguente previsione di un onere, gravante su quest'ultima, di manifestare, eventualmente, la propria volontà di proporre querela, per la Suprema corte: "Non vi è dubbio che il nucleo centrale delle affermazioni delle Sezioni Unite Salatino rimanga valido: a) sia quanto all'affermazione principale secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale"; b) sia quanto alla distinzione tra l'ipotesi di "mancanza" della condizione di procedibilità (quale quella che consegue al mancato esercizio del diritto di parte successivo al mutato regime di procedibilità per l'intervento innovativo del legislatore) e quella di "remissione" della querela proposta sin dall'inizio relativamente a reati soggetti a tale regime di procedibilità non officiosa".

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