Rassegne di Giurisprudenza

Rilevabilità d'ufficio del vizio di incompetenza assoluta dell'atto amministrativo

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Atti amministrativi - Invalidità - Incompetenza assoluta - Incompetenza relativa - Distinzione - Conseguenza in tema di rilevabilità d'ufficio da parte del giudice dell'opposizione - Fattispecie.
Quando l'atto amministrativo emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione, mentre l'incompetenza relativa si ha nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, mentre il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con l'atto di opposizione.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 giugno 2021 n. 17569

Atti amministrativi - Invalidità - Incompetenza - Incompetenza assoluta e relativa dell'autorità amministrativa - Eccezione in senso stretto - Onere della prova a carico della parte - Ragioni.
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il giudice è tenuto a rilevare "ex officio" soltanto l'incompetenza assoluta dell'autorità amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l'ordinanza-ingiuntiva opposta, poiché solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall'autorità predetta e l'incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria. In ogni altro caso di incompetenza, spetta, invece, alla parte sollevare la relativa eccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, poiché il vizio non attiene alla titolarità in astratto del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 15 luglio 2020 n. 15043

Pubblica amministrazione - Acque pubbliche - Illeciti amministrativi in materia ambientale - Accertamento effettuato dalla provincia - Incompetenza assoluta rilevabile d'ufficio - Esclusione - Fattispecie.
In materia di illeciti ambientali, qualora l'accertamento e l'irrogazione delle relative sanzioni siano stati effettuati dalla Provincia in luogo della regione viene in evidenza un vizio di incompetenza assoluta, che darebbe luogo all'inesistenza del provvedimento sanzionatorio rilevabile anche d'ufficio, solo se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene. (Nel caso di specie la S.C. ha ravvisato un'incompetenza solo relativa, spettando all'epoca dei fatti alla Provincia, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006, il potere di rilascio delle autorizzazioni di scarichi idrici).
•Corte di cassazione, sezione II ,civile, ordinanza 29 aprile 2020 n. 8364

Atti amministrativi - Invalidità - Incompetenza - Incompetenza assoluta - Incompetenza relativa - Distinzione - Conseguenze in tema di poteri del giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa - Rilievo di ufficio di tali vizi - Limiti.
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, comportando esso l'inesistenza del provvedimento, laddove il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con il ricorso introduttivo, unitamente alle ragioni poste a base dello stesso.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 5 novembre 2018 n. 28108