RIMBORSO DIFFICILE PER I VOLI RINVIATI A CAUSA DI MALATTIA
L’articolo 945 del Codice della navigazione prevede, in generale, la restituzione del prezzo del biglietto aereo qualora la partenza del passeggero sia impedita per causa a lui non imputabile, quale ad esempio l’improvvisa malattia. È consentito, dunque, al passeggero di rinunciare al volo confidando nel rimborso di quanto pagato, qualora ne dia tempestiva comunicazione e fornisca idonea documentazione. Non essendo, però, disciplinata in modo specifico la tipologia di attestazione richiesta in caso di malattia, la stessa è regolata dalle singole compagnie aeree. Le condizioni del rimborso andranno, quindi, ricercate tra quelle previste caso per caso. Talora la compagnia richiede un semplice certificato medico, altre volte invece è necessario il rilascio di un certificato da parte di un’azienda ospedaliera, stante la necessaria sussistenza di un impedimento che vada al di là di una semplice influenza ma che, invece, coinvolga un ricovero ospedaliero. Tanto detto, il fatto che una clausola contrattuale imponga la produzione di un certificato ospedaliero in luogo di un normale certificato medico può costituire, per le modalità con cui è espressa, una clausola vessatoria nei confronti del consumatore, cosicché lo stesso avrà comunque la possibilità di ricorrere ad un giudice per una valutazione del caso. Si ricorda, comunque, che il ristoro delle spese aeroportuali relative al biglietto non fruito, è sempre dovuto.