Penale

Rimborso delle spese legali per gli imputati assolti, in "Gazzetta" il decreto attuativo

Il testo dà attuazione alla norma introdotta dalla legge di Bilancio dello scorso anno

Dopo un anno di attesa è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" il decreto del ministero della Giustizia che dà attuazione al risarcimento delle spese legali per gli imputati assolti. La norma era stata introdotta dalla finanziaria dello scorso anno e mancavano le regole per renderla operativa.
Il dm stabilisce che l'accesso al Fondo è previsto per le sentenze che sono divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 178/2020, quindi chi è stato definitivamente assolto prima del 1 gennaio 2021 non potrà avere alcun rimborso.

Chi ha diritto al rimborso
Hanno diritto al rimborso i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione irrevocabile pronunciata "perché il fatto non sussiste", "perché l'imputato non ha commesso il reato" e "perché il fatto non costituisce reato". Si può chiedere il rimborso se l'imputato è stato assolto "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" purché la pronuncia non sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione.
L'articolo 2 del decreto precisa altresì che l'imputato assolto può chiedere le prestazioni del Fondo a condizione che non abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, non abbia ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 427 c.p.p. o dell'articolo 542 c.p.p. e non abbia diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui il soggetto dipende.

Caratteristiche dell'istanza
Nell'articolo 3 il Dm prevede che l'istanza deve essere presentata personalmente dall'imputato tramite piattaforma telematica. Vengono inoltre specificati nel dettagli gli elementi che devono essere contenuti nella richiesta di rimborso che sono:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale dell'imputato assolto, ove diversi dal richiedente;
b) l'Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilità, il numero del registro notizie di reato e il numero del registro generale dell'Ufficio gip/gup o del dibattimento che ha emesso la sentenza;
c) le formule con le quali l'imputato è stato assolto;
d) l'attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, è stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
e) la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale e' stata esercitata l'azione penale alla data in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile;
f) il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, specificando se la sentenza e' stata emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione;
g) il totale delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso;
h) l'attestazione che l'importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine;
i) l'attestazione che l'imputato non ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
l) l'attestazione che l'imputato non ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell'art. 542 del codice di procedura penale;
m) l'attestazione che l'imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende in forza dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
n) il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;
o) le coordinate identificative del conto corrente bancario o postale presso cui il richiedente intende ricevere il rimborso;
p) l'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all'istanza.

Le precedenze

Definiti inoltre i parametei per determinare la precedenza delle richieste che sono il maggior numero dei gradi di giudizio e la durata complessiva del processo al quale l'imputato è stato sottoposto. In ogni caso, il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di € 10.500, ripartito in tre quote annuali di pari importo.

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