Immobili

Rinuncia alla proprietà nulla se il fine è quello di evitare i costi per la messa in sicurezza del bene

Per il Tribunale di Perugia il proprietario non può eludere la norma imperativa attraverso lo schema della rinuncia abdicativa del diritto di proprietà

immagine non disponibile

di Andrea Alberto Moramarco

Il proprietario è tenuto a mettere in sicurezza l’immobile pericoloso per la pubblica incolumità, pena la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 677 del codice penale.Trattasi di una norma imperativa che non può essere elusa attraverso lo schema della rinuncia abdicativa del diritto di proprietà. In tal caso, infatti, la rinuncia integra gli estremi del negozio in frode alla legge, ovvero quell’atto posto in essere proprio per eludere una norma imperativa. Questo è quanto si afferma nella sentenza n. 704/2021 del Tribunale di Perugia.

Il caso

La controversia trae origine dai rilievi mossi dall’Agenzia del Demanio contro l’atto di rinuncia alla proprietà di alcuni immobili fatiscenti. L’ente sottolineava che l’atto, regolarmente formato per atto pubblico dinanzi a notaio, fosse in realtà nullo per frode alla legge. Difatti, la rinuncia aveva il solo fine di addossare allo Stato il costo della messa in sicurezza dei beni e far ricadere su quest’ultimo le responsabilità per danni provocati dagli immobili esposti a rischi. I proprietari, in un primo momento, sottolineavano che la rinuncia non aveva un doppio fine, ma era una soluzione resa necessaria dall’impossibilità di esercitare il diritto dominicale, essendo gli stessi residenti in luogo distante da quello della ubicazione del bene. Successivamente, gli stessi proprietari aderivano alle conclusioni dell’Agenzia chiedendo la nullità dell’atto di rinuncia.

La decisione

Il Tribunale accoglie la domanda dell’ente dichiarando nullo l’atto, soffermandosi però prima sulla disciplina applicabile all’istituto della rinuncia abdicativa, in relazione al quale permangono perplessità in dottrina. Il giudice ritiene applicabile a tale atto unilaterale recettizio la disciplina dettata per i contratti e, di conseguenza, anche le regole contrattuali dettate in tema di causa. Per il Tribunale, dunque, anche se la rinuncia alla proprietà «non è sindacabile sotto il profilo della meritevolezza degli interessi perseguiti atteso che la legge ne disciplina gli effetti in modo inderogabile, è però vero che l'atto in parola può perseguire scopi ulteriori e diversi, che non entrano nella causa dell'atto» e che rilevano ove implichino l'elusione di norme imperative.

Ebbene, nel caso di specie, trattandosi di fabbricato in stato precario con imminente rischio di crollo, per il giudice è verosimile supporre che l’atto abdicativo - di per sé legittimo e che produce come conseguenza della vacanza del bene la devoluzione al patrimonio dello Stato ex articolo 827 cod. civ. – sia stato posto in essere con lo scopo di sottrarsi alle spese di messa in sicurezza dell'immobile, obbligo previsto dall’articolo 677 del codice penale, ovvero una norma imperativa che pone una sanzione amministrativa in capo al contravventore. Tanto basta per reputare la causa dell’atto illecita e ritenere nulla la rinuncia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©