RINUNCIA ALLA SANATORIA E RIMBORSO DELL'OBLAZIONE
Nel nostro ordinamento vige il principio di carattere generale secondo cui gli atti propulsivi posti in essere dal soggetto privato nella fase preparatoria del procedimento amministrativo possono essere modificati e ritirati dall’interessato fino al momento in cui non sia intervenuto il provvedimento conclusivo. Tale principio è stato anche recentemente applicato dalla giurisprudenza amministrativa all’ipotesi di rinuncia al condono edilizio (Tar Lombardia, Milano, sezione II, 18 maggio 2010, n. 1551; Tar Emilia Romagna, Bologna, sezione I, 17 aprile 2014 n. 433). Nel caso di specie, quindi, si potrà rinunciare alla domanda di sanatoria, procedendo alla demolizione dell’abuso.Quanto agli importi versati a titolo di oblazione, sia che si decida di rinunciare alla sanatoria, sia che questa venga respinta, sarà possibile chiederne il rimborso, presentando istanza al ministero dell’Economia e delle finanze.