Rinvio dell'esecuzione penale per grave infermità fisica
Esecuzione penale - Differimento della pena - Condizioni di salute del condannato - Grave infermità fisica - Presupposti.
Affinché possa disporsi il rinvio dell'esecuzione della pena a causa di una grave infermità fisica, occorre la contemporanea presenza di due presupposti autonomi: la sussistenza di una malattia oggettivamente qualificabile in termini di gravità (implicante un serio pericolo di vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose) e la possibilità che il condannato - una volta tornato in libertà - possa fruire di cure e trattamenti diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere apprestati in ambiente carcerario. La malattia deve essere di gravità tale da rendere l'esecuzione della pena in conflitto con il senso di umanità, ispiratore di norme di rango costituzionale.
• Corte di cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 04-04-2023, n. 14225
Pena - Esecuzione - Rinvio dell'esecuzione - Rinvio facoltativo per grave infermità fisica - Condizioni per la concessione.
Il beneficio del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, secondo la previsione di cui all'art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., può essere concesso al condannato che risulti affetto da una grave infermità fisica, tale da porre in pericolo la vita o provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 06-07-2021, n. 25665
Pena - Esecuzione - Rinvio dell'esecuzione - Differimento ex art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. - Riconoscimento del presupposto - Applicazione della detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena - Condizioni - Fattispecie.
In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva disposto la detenzione domiciliare, ravvisando un vizio di motivazione nella valutazione della pericolosità del detenuto, fondata esclusivamente sull'esigenza di certezza ed indefettibilità della pena e sullo stato non avanzato della patologia da cui lo stesso era affetto).
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 31-05-2021, n. 21355
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica - Incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato - valutazione - Criteri.
In tema di differimento della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice è sempre tenuto ad accertare, se del caso con l'ausilio di un perito, il reale stato patologico del detenuto, onde verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un'afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione della pena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispetto della dignità umana, non potendo limitarsi a richiamare il sospetto (nella specie, riportato nella documentazione sanitaria acquisita), di un uso strumentale da parte del detenuto dell'accertata sintomatologia, ipoteticamente riconducibile ad una condizione di precarietà psico-fisica autoindotta.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 10-01-2019, n. 1033
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