Risarcimento per mancata assunzione, non è dovuto il pagamento dei contributi previdenziali
Per la Cassazione (ordinanza 25225/2020) senza rapporto di lavoro non c'è posizione previdenziale
Nel risarcimento del danno per mancata assunzione non può rientrarvi il pagamento dei contributi previdenziali perché il rapporto di impiego non è stato mai instaurato. Lo prevede la Cassazione con l'ordinanza n. 25225 del 10 novembre 2020.
Al centro della vicenda esaminata dalla sezione lavoro di Piazza Cavour la richiesta di risarcimento di un'aspirante maestra di asilo che dopo una visita di revisione era stata ritenuta non invalida dalla commissione medica e una volta decaduta dalle liste speciali in favore degli invalidi civili non era stata più assunta a tempo indeterminato. Accertata poi l'illegittimità della valutazione medica, frutto di uno scorretto esame dei dati, è stato stabilito che la ricorrente ottenesse un indennizzo del danno patrimoniale e non patrimoniale e inoltre che venisse regolarizzata la sua posizione contributiva e previdenziale.
Anche in Cassazione il punto centrale della questione viene confermato, cioè le conseguenze pesanti che la mancata assunzione ha avuto sulla vita lavorativa di questa persona, ma sul fronte del versamento dei contributi previdenziali c'è stato un cambio di rotta. Per i giudici di legittimità male ha fatto la Corte di appello nel condannare il ministero del Lavoro a regolarizzare la posizione previdenziale della signora dal momento che il rapporto di lavoro subordinato rappresenta imprescindibile presupposto di quello previdenziale, autonomo ma al primo necessariamente collegato, e "l'obbligo del datore di pagare integralmente i contributi dovuti si configura come un obbligo di facere, non come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore".
Se, come in questo caso, il rapporto di lavoro non si crea e il lavoratore agisce giudizialmente per il ristoro alla mancata assunzione, non può anche domandare la costituzione della posizione previdenziale a titolo di risarcimento in forma specifica, perché il rapporto previdenziale, che è indisponibile, sorge solo in presenza dei necessari requisiti previsti dalla legge e l'istituto assicuratore non può accettare contributi che non siano effettivamente dovuti.