Risarcimento: tassazione del reddito da indennizzi ex articolo 6, comma 2, del Tuir e danni esenti
Controversie di lavoro - Mancata percezione di un reddito da lavoro - Tassazione - Esenzione danni non patrimoniali - Esenzione danno emergente - Demansionamento - Danno da perdita di reddito - Danno da impoverimento della capacità professionale - Onere della prova dell'esenzione
In applicazione della regola tratta dall'art. 6, comma 2, TUIR - per cui le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - ivi compresa dunque l'inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, mentre rimangono esenti quelle somme corrisposte (oltre che per il danno conseguente a morte od invalidità permanente) a titolo di risarcimento di danni non patrimoniali, o che attengono al patrimonio (c.d. danno emergente) - in tema di demansionamento, occorre distinguere fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e danni derivanti dall'impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all'immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili. Sotto il profilo della distribuzione del relativo onere probatorio, spetta al contribuente la dimostrazione della sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per il configurarsi, nel caso concreto, di tali ultime tipologie di danni esenti.
• Corte di Cassazione, sez. trib., civ., ordinanza 27 marzo 2023 n. 8615
Tributi - Irpef - Ritenute operate - Rimborso - Esclusione dalla tassazione delle somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento per il danno esistenziale - Assoggettate a tassazione le somme percepite a titolo di risarcimento per la perdita del reddito di lavoro - Riferimento normativo l'articolo 6, commi 1 e 2, del TUIR
In caso di illegittima esclusione da un concorso solo il danno esistenziale non è soggetto a tassazione. Restano, invece, soggette a ritenute le somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento per la perdita di redditi da lavoro (lucro cessante), ai sensi dell'art. 6 del TUIR. Così respingendo il ricorso di una contribuente che era stata esclusa dal concorso per l'accesso alla dirigenza di un ministero.
• Corte di Cassazione, sez. trib., civ., ordinanza 23 maggio 2022 n. 16512
Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Base imponibile - In genere somme percepite dal dipendente a titolo risarcitorio - Reddito imponibile - Configurabilità - Danno da “perdita di chance” - Esclusione - Fondamento.
In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente); non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di "chance" di accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), essendo, peraltro, irrilevante che, ai fini della determinazione del "quantum debeatur", si faccia riferimento al c.c.n.l. di comparto.
• Corte di Cassazione, sez. trib., civ., sentenza 5 maggio 2022 n. 14329
Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere Irpef - Redditi da lavoro dipendente - Somme percepite a titolo di risarcimento del danno - Tassabilità - Criteri - Fattispecie.
In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C., annullando la decisione impugnata, ha rigettato il ricorso del contribuente cui era stato riconosciuto un risarcimento, a seguito di licenziamento illegittimo, per mancato godimento della pensione di vecchiaia).
• Corte di Cassazione, sez. trib., civ., ordinanza 21 febbraio 2019 n. 5108
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