Penale

Decreto attuativo sul processo penale, rischia il carcere chi non paga la pena pecuniaria

Scatta la semilibertà per migliorare il tasso di riscossione

di Giovanni Negri

Più spazio alle pene sostitutive e riscossione agevolata per quelle pecuniarie. Il sistema sanzionatorio è tra i punti più toccati dal decreto legislativo approvato ieri in prima lettura dal Consiglio dei ministri. Oggi le persone che si trovano in esecuzione penale esterna sono di più rispetto a quelle che si trovano in carcere: 73.000 contro 55.000. Dimostrazione, dati alla mano, che il carcere (che peraltro è limitato dalla capienza regolamentare: 50.900 posti), non è l’unica pena.

Con il decreto, in attuazione della delega, si introducono misure sostitutive delle pene detentive brevi per condanne fino a 4 anni, che saranno però ora applicate dal giudice di cognizione al momento della chiusura del processo e non più in una fase successiva dal Tribunale di sorveglianza (i cronici ritardi nell'esecuzione hanno generato fino ad ora il fenomeno dei cosiddetti “liberi sospesi”, persone cioè condannate a pena detentiva fino a 4 anni che, dopo la sospensione automatica dell’ordine di carcerazione, chiedono una misura alternativa e restano liberi ma, appunto, “sospesi” in attesa di una decisione del Tribunale arrivata anche a distanza di anni).

A venire soppresse sono le pene sostitutive meno utilizzate, quelle della libertà controllata e della semidetenzione (disapplicate nella prassi perché applicabili entro lo stesso limite in cui l’esecuzione della pena detentiva può essere sospesa: a maggio 2022 c’erano solo 5 persone in semidetenzione e 98 in libertà controllata).

Sulle pene pecuniarie si affronta il nodo della assolutamente risibile percentuale di riscossione, tradizionale falla del sistema sanzionatorio,: per risolvere il problema la riforma abbandona la farraginosa procedura del recupero crediti, di ispirazione civilistica, e adotta il modello diffuso e sperimentato in molti paesi europei, come Germania, Francia e Spagna: non è lo Stato, con enorme dispendio di risorse e scarsi risultati, a dover andare a cercare il condannato per recuperare il credito derivante dalla condanna alla multa, è il condannato, su intimazione del pubblico ministero, a dover pagare, anche con modalità telematiche, entro 90 giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione della pena. Se non paga, la pena pecuniaria si converte in semilibertà (obbligo di rimanere in carcere per almeno 8 ore al giorno).

Sono previsti limiti massimi di durata della semilibertà: quattro anni se ad essere convertita è la multa (pena per i delitti, cioè per i reati più gravi); 2 anni se ad essere convertita è l’ammenda (pena per le contravvenzioni). Se il condannato paga la multa o l’ammenda, in ogni momento, la semilibertà cessa. La minaccia di una pena limitativa della libertà personale per chi non paga serve quindi a indurre i condannati a pagare tempestivamente la loro pena pecuniaria, come avviene in Germania e in altri paesi europei, dove i tassi di riscossione sono elevati.

Se tuttavia il condannato, per le proprie condizioni economiche al momento dell’esecuzione, non può pagare la pena pecuniaria (che il giudice deve comunque tarare sull’effettiva capacità economica e patrimoniale del condannato) la pena pecuniaria si converte nel lavoro di pubblica utilità (o in detenzione domiciliare solo se il condannato si oppone al lavoro).

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