Civile

Riscossione coattiva - L'istanza di ammissione al concordato preventivo preclude azioni esecutive e cautelari anche dell'Ader

Nella circostanza in esame, la Suprema Corte ha rilevato come la previsione normativa di cui al richiamato art. 168 della legge fallimentare configura la sua ratio nell'intento di preservare l'integrità del patrimonio dell'imprenditore-istante e, quindi, di garantire il rispetto della par condicio creditorum durante l'espletamento della procedura concordataria e fino al decreto di omologa

di Giuseppe Durante*

La richiesta formale del debitore per l'ammissione alla procedura pre-fallimentare del concordato preventivo, preclude la notifica di cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate riscossione, in osservanza a quanto espressamente disposto dall' art.168 della L.F . E' quanto ha sancito la Suprema Corte di Cassazione in occasione della Sentenza n.13831 del 3 maggio 2022. In particolare, con riferimento alla questione impositiva posta al vaglio di Legittimità, gli Ermellini si sono pronunciati in merito alla illegittimità della cartella di pagamento notificata al contribuente da parte dell'AdER, cartella di pagamento risultata postuma rispetto alla richiesta formale del debitore di ammissione alla concordato preventivo. Ebbene, nella circostanza in esame, la Suprema Corte ha rilevato come la previsione normativa di cui al richiamato art. 168 della legge fallimentare configura la sua ratio nell'intento di preservare l'integrità del patrimonio dell'imprenditore-istante e, quindi, di garantire il rispetto della par condicio creditorum durante l'espletamento della procedura concordataria e fino al decreto di omologa. Ne deriva che, la norma preclude nelle more della procedura pre-fallimentare, la possibilità di esperire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Tale divieto è estrensibile anche ai crediti erariali vantati dall'AdE che risultano anteriori rispetto allla data di presentazione dell'istanza al concordato da parte del debitore. L'orientamento assunto dai Giudici di Palazzaccio è condivisibile proprio in considerazione della par condicio creditorum espressamente richiamata in sentenza; per cui, l'attivazione di una procedura pre-fallimentare da parte del debitore, finalizzata al soddisfo di tutti i debiti preesistenti, vale non meno per i crediti vantati dall'Ade. Per cui , eventuali notifiche di cartelle esattoriali secondo gli Ermellini sono da considerare nulle poiché derogano la dispsoziione fallimentare sopra richiamata. La nullità di eventuali pretese creditorie (anche quelle erariali) è del resto prevista espressamente dalla stessa disposizione normativa fallimentare.

- Il principio normativo disposto dall'art.168 della L.F.

La previsione normativa di cui al più volte richiamatao art. 168 L.F. a cui la Corte di Cassazione ha fatto espresso richiamo nella pronuncia in commento, dispone testualmente che: "dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente". Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.Lo scopo della norma può essere quello di: -

a) proteggere inizialmente il debitore da aggressioni di singoli creditori che possano ostacolare il tentativo di composizione della crisi; -

b) "cristallizzare" la garanzia patrimoniale affinché il professionista attestatore e gli organi della procedura possano verificare la fattibilità del piano e i creditori possano esercitare il voto consapevolmente ; -

c) assicurare che il debitore riesca a far fonte agli obblighi concordatari, vincolando i suoi beni alle finalità del concordato;-

d) come già segnalato, consentire la par condicio creditorum , evitando così la concorrenza tra le azioni esecutive dei singoli creditori e quella collettiva. Il divieto di agire esecutivamente è in linea con il principio secondo cui i debiti sorti prima dell'apertura della procedura concordataria devono essere estinti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, non potendo pertanto esservi pagamenti lesivi della par condicio. La violazione del divieto comporta la nullità degli atti esecutivi compiuti dopo la pubblicazione della domanda di concordato.

Proprio con riferimento a tale ultimo assunto, nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha disposto la nullità di una cartella di pagamento notificata dall'AdER avente ad oggetto un debito tributario e notificata dal Concessionario nazionale in pendenza di una procedura concordataria già avviata dal contribuente, ritenendo gli Ermellini che il divieto disposto dal richiamato art.168 L.F. opera anche nei confronti di debiti di natura erariale riconducibili all'A.F. implicando, pertanto, la nullità della cartella di pagamento che, ex art.50 del Dpr n°602/73 rappresenta l'anticamera delal procedura di esecuzione forzata.

Tuttavia, nel caso in cui l'esecuzione è già iniziata alla data di presentazione dell'istanza per accedere al concordato preventivo, l'art. 168, comunque, implica la sospensione della procedura esecutiva che, pertanto impedisce il compimento di ulteriori atti esecutivi (art. 626 c.p.c.). Secondo un'altra tesi minoritaria ne provoca invece l'estinzione, poichè il patrimonio del debitore è vincolato definitivamente alle regole concorsuali e quindi all'adempimento della procedura concordataria Talvolta, ci si limita invece ad enunciare l'improcedibilità delle esecuzioni già intraprese a carico del debitore.

Del resto, l'orientamento assunto dai Giudici di Palazzaccio nella sentenza in commento è condivisibile anche in considerazione della portata generale dell'art. 168 L.F. poiché senza alcuna previsione di deroga, in esso devono farsi rientrare anche le azioni esecutive previste da disposizioni speciali tra le quali quella esattoriale o quella per il credito fondiario.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella Sentenza N°13831 del 03 maggio 2022

La Suprema Corte di cassazione ha altresì evidenziato come la mancata notifica della cartella di pagamento in pendenza della procedura concorsuale, non pregiudichi la posizione dell'Amministrazione finanziaria. Innanzitutto, l'art. 33 del d.lgs 122/1999, nel disciplinare la posizione dei contribuenti sottoposti alla procedura del concordato preventivo, autorizza, per un verso, l'ente creditore ad iscrivere a ruolo il credito vantato dall'A.F, e, per altro, il concessionario della riscossione all'insinuazione di tale credito nella procedura concorsuale. Ne consegue che, non è necessaria la notifica della cartella di pagamento per partecipare alla procedura concordataria, essendo sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo da parte dell'Amministrazione finanziaria. In secondo luogo, la pretesa erariale è altresì salvaguardata dall' art. 25 del d.P.R. 602/1973 , che, in deroga alle disposizioni ordinarie in tema di decadenza, prevede un'apposita disciplina per la notificazione della cartella di pagamento relativa ai crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese. Pertanto, con la sentenza in commento, la Cassazione ha stabilito l'illegittimità della cartella di pagamento notificata al contribuente dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche nell'eventualità in cui la cartella sia stata notificata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ( ex art.36 bis DPR n°600/73 o ex art.54 bis Dpr n°633/72 ) e, dunque, non sia stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento.Ebbene, con riferimento al caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato come la previsione normativa di cui al più volte richiamato art. 168 L.F. configura la sua ratio nell'intento di preservare erga omnes l'integrità del patrimonio dell'imprenditore-istante e, quindi, di garantire il rispetto della par condicio creditorum durante l'espletamento della procedura concordataria fino alla pubblicazione del decreto di omologa. Tale divieto è estrensibile anche ai crediti erariali vantati dall'AdE che risultano anteriori rispetto allla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura concordataria formalizzata dal debitore.

*a cura del Prof. avv. Giuseppe DURANTE , Professore a contratto in diritto Tributario presso la facoltà di Economia dell'Università LUM "G-. De gennaro" in Bari – Tributarista e Pubblicista

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