Riscossione, nullità dell'iscrizione ipotecaria senza comunicazione preventiva
Tributi - Imposte e tasse (in genere) - Riscossione delle imposte - Amministrazione finanziaria - Iscrizione di ipoteca - Beni immobili ex articolo 77 d.p.r. 602/1973 - Comunicazione al contribuente - Omessa attivazione del contraddittorio
In tema di riscossione delle imposte l'amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca sui beni immobili ex articolo 77 del Dpr 602/1973 deve comunicare al contribuente che procederà alla richiamata iscrizione, concedendo un termine (30 giorni) per presentare osservazioni o effettuare il pagamento, dovendosi ritenere perciò che l'omessa attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 febbraio 2017 n. 4591
Tributi - Imposte e tasse (in genere) - Riscossione coattiva delle imposte - Amministrazione finanziaria - Iscrizione di ipoteca - Articolo 77 d.p.r. 602/1973 - Comunicazione al contribuente
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ex articolo 77 del Dpr 602/1973 deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato in 30 giorni.
• Corte di Cassazione, sezione. VI, sentenza 11 novembre 2016 n. 23037
Fisco - Riscossione - Iscrizione di ipoteca - Non preceduta dalla comunicazione al contribuente - Nullità - Conseguenze. (legge 289/2002, articolo 12; Dpr 602/1973, articolo 77)
L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 26 maggio 2015, n. 10873
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere - Iscrizione di ipoteca ex articolo 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 - Regime anteriore al d.l. n. 70 del 2011 - Onere di preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente - Necessità - Fondamento - Omissione - Nullità dell'iscrizione ipotecaria - Sussistenza - Inefficacia - Esclusione - Ordine di cancellazione da parte del giudice - Necessità.
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'articolo 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'articolo 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2014 n. 19667