Risparmiatori, costituzione più ampia per le parti civili
Ammessa anche per i reati di ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto
Ammessa la costituzione di parte civile da parte dei risparmiatori sia per il reato di ostacolo alla vigilanza sia per quello di falso in prospetto nell’ambito del procedimento penale a carico dell’ex amministratore delegato di Veneto Banca. A dare il via libera è il tribunale di Treviso con ordinanza del 12 dicembre 2020 dove, decidendo sulla richiesta di esclusione dalla difesa, il Gip ha ritenuto che nel primo caso non rappresenta un ostacolo il fatto che la norma, articolo 2638 del Codice civile, individua come persona offesa solo i titolari del bene giuridico di natura pubblicistica e quindi, per l’ostacolo alle autorità di vigilanza, Consob e Banca d’Italia.
Diritto allargato
Nella sua decisione il Gip mette in evidenza, sul piano generale, l’orientamento per cui la non coincidenza tra persona offesa e soggetti danneggiati dal reato non impedisce di vedere riconosciuto a questi ultimi il diritto al risarcimento, «purché venga accertata la produzione nella sfera giuridica degli stessi di un danno ascrivibile , secondo le regole della causalità umana, alla condotta del soggetto attivo del reato».
Secondo questa lettura, così, la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati e indiretti che rappresentano una conseguenza normale dell’illecito. E, per il procedimento penale in corso davanti al tribunale di Treviso, a emergere è la pluralità di condotte illecite che, nel quadro accusatorio, avrebbero avuto come conseguenza la diffusione all’esterno la semplice apparenza di solidità patrimoniale dell’istituto, idonea a trarre in inganno i risparmiatori e gli investitori.
Il quadro accusatorio
In particolare sarebbe stato comunicato alle autorità di controllo un ammontare del patrimonio di vigilanza diverso dalla realtà, compromettendo la libertà negoziale dei risparmiatori e ottenendo l’autorizzazione a un aumento di capitale «sottacendo alle autorità di vigilanza il parallelo ricorso a finanziamenti ai soci mediante collocamento di azioni di nuova emissione presso clienti di fatto finanziati dalla Banca stessa».
Il falso in prospetto
Sulla medesima linea di riconoscimento di un ampio diritto di risarcimento, è anche il sì alla costituzione di parte civile per il falso in prospetto anche per i risparmiatori che non avevano sottoscritto l’aumento di capitale. Per il Gip, infatti, smentendo la tesi della difesa per cui non sarebbe possibile un danno collegato sul piano causale alle condotte contestate, il reato di falso in prospetto è a consumazione istantanea ma con effetti destinati a dilatarsi nel tempo perchè la diffusione a un pubblico indeterminato di false notizie sul collocamento di prodotti finanziari provoca effetti distorsivi della realtà che non si esauriscono con la pubblicazione del prospetto informativo.
Infatti, per il Gip non si discosta poi di molto la posizione di chi ha sottoscritto l’aumento di capitale da quella di chi, pur non avendo aderito, ha deciso di comprare azioni in un’epoca successiva basando le proprie valutazioni di convenienza sulle medesimo prospetto informativo.