Lavoro

Rito Fornero: illegittimo il licenziamento della lavoratrice che torna a lavoro dopo un congedo straordinario

La lavoratrice non era stata inserita dall'azienda nella lista dei cosiddetti lungo assenti

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di Giampaolo Piagnerelli

Illegittimo il licenziamento della lavoratrice che torna sul posto di lavoro a seguito di un congedo straordinario. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 10869/21. Con sentenza 20 luglio 2018 la Corte d'appello di Roma rigettava il reclamo proposto da una spa che aveva accertato l'illegittimità, in quanto in frode alla legge, del licenziamento intimato il 16 ottobre 2015 a una dipendente per giustificato motivo oggettivo.

La Corte territoriale ha condiviso la nullità pech è il licenziamento individuale era stato applicato alla prestatrice in congedo straordinario per seguire la madre malata. Una decisione contesta dalla società ricorrente che ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 1344 cc, 4 e 24 della legge 223/1991 e 41 della Costituzione per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in frode alla legge. Quest'ultima situazione - a detta della società - era frutto di un errore di giudizio e si era verificata sulla sola base della prossimità temporale del licenziamento individuale rispetto a quello collettivo. Il datore, nel ricorso in Corte d'appello, ha eccepito come i giudici di seconde cure fossero arrivati a tale conclusione senza però avere alcuna prova di una premeditazione né di raggiri o condotte simili. Secondo la società si era verificata una illegittima compressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita. La società ha poi eccepito come avesse sbagliato la Corte a non inserire la lavoratrice tra i cosiddetti lungo assenti che erano stati licenziati al rientro.

Un eccesione respota dalla Cassazione che ha rilevato come fosse priva di decisività la questione relativa alle posizioni cosiddette dei lungo assenti, in quanto non esclusi dal computo ai fini della determinazione degli esuberi, né sottratti dall'accordo sindacale del 18 marzo 2015: erano quindi lavoratori licenziabili. In conclusione è stato qualificato illegittimo il licenziamento e al tempo stesso è stato respinto l'appello della società.

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