Rivalutazione quote, via libera al rimborso anche post fusione
Se il socio – dopo una prima rivalutazione delle quote detenute in una società – procede a una nuova e successiva rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni ricevute a seguito della fusione della medesima impresa, potrà chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata per l’originaria rivalutazione. Il principio è stato affermato dalla Ctr Lombardia 1318/19/2018 (presidente Borgonovo, relatore Monfredi). Secondo i giudici, questa possibilità dev’essere riconosciuta a prescindere dalla natura dell’operazione straordinaria posta in essere (fusione diretta o inversa).
La sentenza
Il ragionamento svolto dal collegio lombardo, in particolare, si fonda sulle tre seguenti considerazioni.
1.Innanzitutto non è sostenibile la tesi – avanzata dall’ufficio – secondo cui nella fattispecie descritta i soggetti giuridici delle due rivalutazioni sarebbero diversi, poiché i giudici hanno appurato che:
- la società fusa (ex controllante) aveva come unico valore dell’attivo il 100% della società incorporante (ex controllata);
- i due soci persone fisiche della società fusa erano gli stessi soci persone fisiche della società risultante dalla fusione;
- la percentuale delle rispettive partecipazioni societarie era rimasta identica.
Pertanto, in questa situazione, vi è sia identità oggettiva del bene rivalutato sia identità soggettiva di chi abbia proceduto alle medesime operazioni di rideterminazione valutativa.
2.La fusione diretta e la fusione inversa sono operazioni «che non possono portare a consistenze economiche diverse». La Ctr approda a questa conclusione sulla base di quanto precisato sia dall’Oic 4, sia dall’agenzia delle Entrate (risoluzioni 46/E/2009 e 111/E/2009). Non esistono, infatti, disposizioni che inducono a ritenere che il trattamento fiscale sia diverso a seconda che si tratti di fusione diretta o inversa. Conseguentemente è da rigettare la tesi dell’ufficio finalizzata a riconoscere il diritto al rimborso in caso di fusione diretta e negarlo nella fusione inversa: i risultati giuridici ed economico-patrimoniali sono identici, sia sotto il profilo qualitativo, sia sotto il profilo quantitativo.
3.Per effetto dell’articolo 172 del Tuir, il principio della neutralità fiscale della fusione opera non soltanto con riferimento alle società coinvolte, ma anche nei confronti dei rispettivi soci.
La pronuncia della Ctr Lombardia appare importante anche a seguito della riapertura dei termini – disposta dall’articolo 1, commi 997 e 998, della legge di Bilancio 2018 (205/2017) – per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, la cui disciplina è contenuta negli articoli 5 e 7 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002) e nell’articolo 2, comma 2, del Dl 282/2002, convertito con modifiche dalla legge 27/2003.
Si ricorda al riguardo che l’imposta sostitutiva – dovuta nella misura dell’8 per cento – può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo (la prima delle quali andava pagata entro il 30 giugno 2018).