Penale

Rubare le buste della spesa dall'auto è furto aggravato

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di Marina Crisafi


E' aggravato dall'esposizione alla pubblica fede il furto di buste della spesa, occhiali e in genere effetti personali lasciati all'interno dell'auto. È quanto ha affermato la Cassazione (sentenza n. 38900/2019), aderendo all'orientamento che ravvisa la circostanza aggravante ex articolo 625, comma primo, n. 7, del codice penale non soltanto con riferimento agli "accessori" tipici dell'auto ma anche agli oggetti lasciati all'interno della vettura per necessità o consuetudine.

La vicenda - Nella vicenda portata all'attenzione della quinta sezione penale, un uomo veniva condannato in prime cure alla pena di un anno e due mesi di reclusione e 400 euro di multa per aver sottratto beni (come borse, fotocamere, scatole contenenti scarpe e mazzi di chiavi) contenuti in due autovetture parcheggiate in strada.
La condanna veniva confermata dalla Corte d'appello di Torino e l'imputato adiva, quindi, il Palazzaccio, invocando la non configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede poiché i beni oggetto dei reati non costituivano parte integrante dei mezzi esposti alla pubblica fede, né potevano ritenersi "accessori". A sostegno della propria tesi, citava la giurisprudenza di legittimità che esclude dalle condizioni di configurabilità dell'aggravante le cose che non abbiano una tale relazione con la res esposta alla pubblica fede in cui sono stati lasciati.

I due orientamenti - La Corte, però, rigetta il ricorso e ripercorre gli orientamenti in materia, dando atto delle diverse «sensibilità registrate nel corso degli anni» sul tema.
Secondo un'opzione interpretativa più restrittiva, spiega la Suprema corte, il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per l'esposizione alla pubblica fede solamente quando si tratta di oggetti «costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso» (cfr. Cass. n. 30358/2016; n. 44035/2014).
Pertanto, in tale ottica, non sarebbero esposti alla pubblica fede, gli oggetti che solo occasionalmente si trovano all'interno dell'autovettura, poiché lasciati per ragioni contingenti o per dimenticanza, ma che non costituiscono il normale corredo dell'auto.
Tuttavia, evidenziano gli Ermellini, secondo un altro orientamento, la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ricorre non solo relativamente all'azione furtiva riguardante oggetti custoditi in auto che costituiscono un suo accessorio o che ne formano, in base all'uso corrente, la normale dotazione, ma altresì, quei beni che si trovano in macchina per «necessità – e - in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte» (cfr. tra le altre Cass. n. 33557/2016; Cass. n. 44580/2015).

La decisione - La Cassazione , pur ritenendo che l'ambito sia molto condizionato dalle fattispecie concrete che di volta in volta si presentano all'interprete, ritiene di aderire proprio a quest'ultimo orientamento, maggiormente aderente all'attuale realtà storico-sociale e meglio rispondente alla ratio dell'aggravamento previsto dall'articolo 625, 1° comma, n. 7 Cp.
In sostanza, considerato che per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa (anche solo temporaneamente) incustodita, tale valutazione di gravità, a detta del Palazzaccio va estesa anche a quei beni che si trovino in tale condizione a causa "di impellenti bisogni della vita quotidiana" connessi "ai tempi e alle incombenze odierne".
«In tale prospettiva – precisano i giudici - la rapidità degli spostamenti, la freneticità dei ritmi e l'utilizzo sempre maggiore della propria autovettura come ‘base' per organizzare la propria giornata di vita, professionale e privata, impone che nel concetto di cose lasciate per necessità e consuetudine siano ricompresi anche quei beni che, di difficile trasporto per ingombro e peso, debbano essere lasciati in auto nel mentre si attende ad ulteriori incombenze, nonché eventuali oggetti e documenti che l'offeso detenga all'interno dell'autovettura e che per necessità e comodità di custodia abbia lasciato ivi».
E in tale nozione rientrano, pertanto, tutti gli effetti personali (documenti, monili d'oro, occhiali), così come mazzi di chiavi, certificati e buste contenenti spese di generi alimentari e non.

Corte di Cassazione – Sezione V – Sentenza 20 settembre 2019 n. 38900

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