Penale

Saipem: Cassazione su caso Algeria, esclusa corruzione internazionale per commesse

Depositate motivazioni conferma di assoluzione ex vertici

di Paola Rossi

A distanza di circa un anno dalla decisione la Cassazione ha depositato la sentenza n. 37783/2021 con le motivazioni con cui ha confermato l'assoluzione dei vertici di Saipem (che hanno lasciato le cariche dal 2008 al 2012) dall'accusa di corruzione internazionale per le commesse algerine ottenute nei primi anni duemila.

Secondo la Cassazione il processo ha semmai dimostrato l'ingiustificatezza, ma non la finalità illecita del versamento di centinaia di milioni di dollari da parte di Saipem a una società algerina di "intermediazione" riferibile a persona molto vicina all'allora ministro dell'energia Khelil e a società subcontrattiste. Il passaggio bidirezionale di denaro tra tale società e conti off shore dove potevano attingere familiari del ministro non dimostra secondo i giudici italiani la sussistenza dell'accordo corruttivo. Ipotizzabile, dicono i giudici, poteva essere il traffico di influenze, ma la vicenda si riferisce a epoca precedente all'introduzione del nuovo reato nell'ordinamento italiano.

L'assoluzione della Corte di appello, confermata in sede di legittimità, si fonda sia sulla mancata prova della causa illecita nei pagamenti fatti da Saipem a titolo di intermediazione sia per la mancata dimostrazione di quale atto contrario a propri doveri d'ufficio avrebbe commesso il ministro algerino al fine dell'assegnazione di commesse a Saipem poi concretamente avveratasi.

In conclusione, la Cassazione ritiene non scardinato, dal ricorso del Procuratore, il ragionamento dei giudici di appello secondo cui era stato accertato che le società interessate a lavorare in Algeria ritenevano generalmente di doversi appoggiare a dei "facilitatori", cioè a persone vicine ai centri decisionali algerini. Circostanza che però non dimostra di per sé l'esistenza di un accordo corruttivo: al pagamento di consulenze milionarie "ingiustificate" deve conseguire il comportamento contrario ai propri doveri dell'agente pubblico "infedele". Proprio ciò che non è stato dimostrato a carico del ministro Khelil.
La tesi dell'accusa, accolta con la condanna da parte del tribunale e ribaltata dalla Corte di appello, era stata, invece, che l'ente petrolifero algerino Sonatrach avesse proceduto alla conclusione dei contratti incriminati in maniera irregolare e su pressione dello stesso ministro per l'energia. Con la conferma dell'assoluzione viene meno anche la responsabilità amministrativa della società italiana, per mancanza del reato presupposto.

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