Civile

Scadenze delle cambiali e protesti degli assegni congelati fino al 31 agosto: ecco come funziona

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di Angelo Busani

Allungato dal 30 aprile al 31 agosto 2020 il periodo durante il quale sono sospesi, su tutto il territorio nazionale, i termini di scadenza relativi agli obblighi di pagamento incorporati in cambiali, vaglia cambiari, assegni e in ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Qualsiasi protesto, di cambiali o assegni, che comunque sia stato o venga levato dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (se riferito a titoli emessi prima del 9 aprile 2020) non deve essere pubblicato sul bollettino dei protesti e se pubblicato deve essere cancellato: è quanto disposto dall’articolo 11, commi 1 e 3, del Dl 23/2020, come convertito in legge 40/2020.

Le cambiali
La normativa sulla sospensione dei protesti cambiari si riferisce, più precisamente, a «vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima» del 9 aprile 2020 e concerne la sospensione dei termini «ricadenti o decorrenti» nel periodo «dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020»; e quindi:

a) un termine che era già in decorso al 9 marzo (si pensi a una cambiale emessa il 1° febbraio 2020 che recasse una data di pagamento al 10 aprile 2020) riprenderà a decorrere il 1° settembre 2020 (sommandosi il periodo già trascorso fino all’8 marzo a quello che correrà dopo il 31 agosto); un termine che avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 9 marzo e il 31 agosto inizierà, invece, il suo decorso dal 1° settembre 2020;

b) il predetto periodo di sospensione, dal 9 marzo al 31 agosto 2020, concerne i termini di scadenza relativi alle sole cambiali emesse prima della data di entrata in vigore del dl 23/2020, vale a dire fino all’8 aprile 2020;

c) per le cambiali emesse, invece, a partire dal 9 aprile 2020, anche se presentino una data di scadenza che ricada (ad esempio, il 10 giugno 2020) o decorra (si pensi, ad esempio, a una cambiale emessa il 15 maggio 2020 con scadenza “a un mese data”) nel periodo di sospensione, la norma che dispone la sospensione non trova applicazione.

Gli assegni
Quanto agli assegni (bancari e postali), occorre osservare che essi non portano alcun termine di scadenza, ma sono interessati solo (a carico del creditore) da un termine di presentazione per averne il pagamento. Ne consegue pertanto che:

- la sospensione dei termini di cui al Dl 23/2020 non concerne il debitore che ha emesso l’assegno, ma riguarda il creditore, al fine di esentarlo dall’obbligo di presentare al pagamento l’assegno nell’ordinario termine di legge, in quanto egli si potrà avvalere appunto del periodo di sospensione dei termini disposto dal dl 23/2020: pertanto il creditore può presentare senz’altro l’assegno che in qualunque tempo gli sia stato consegnato e pretenderne il conseguente pagamento;

- se gli assegni presentati al pagamento nel periodo di sospensione sono stati emessi prima del 9 aprile 2020 si applica la sospensione dei termini per il loro protesto; se invece sono stati emessi dopo il 9 aprile 2020 non opera la sospensione dei termini per il protesto (articolo 11, comma 2, dl 23/2020). In altre parole, dato che gli assegni non possono essere né emessi con post-datazione né essere emessi “a vuoto” (e, cioè, in mancanza della occorrente sottostante provvista), ne consegue che se l’assegno sia presentato dal creditore al pagamento durante il periodo di sospensione dei termini, esso deve essere pagato nel giorno della sua presentazione.

Se, però, l’assegno (emesso prima del 9 aprile) viene presentato al pagamento dal creditore e risulti non pagato, scatta, a tutela del debitore, la sospensione dei termini per la levata del protesto dell’assegno nonché per le altre misure sanzionatorie a carico del debitore stesso, vale a dire (articolo 9, legge 386/1990):

- il termine per l’iscrizione del suo nominativo nell’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari tenuto dalla Banca d’Italia (articolo 9, comma 2, lettere a) e b);

- il termine per effettuare il pagamento tardivo del debito incorporato nell’assegno (articolo 8, comma 2);

- il termine per la comunicazione nei suoi confronti (da parte della banca trattaria) della cosiddetta “revoca di sistema”, vale a dire la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni per sei mesi: articolo 9-bis, comma 2.

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