Civile

Scatta la diffamazione per il giornalista che riporta una notizia né pertinente né vera affermata dall'intervistato

Viene meno il diritto di cronaca se l'interesse della collettività al fatto narrato è equiparabile a mero pettegolezzo

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di Paola Rossi

È diffamatorio l'articolo che riporta in modo affermativo e non dubitativo un fatto non vero e non pertinente all'esercizio del diritto di cronaca del giornalista anche se questi non fa altro che riportare in maniera veritiera il narrato della persona intervistata. Se il fatto è lesivo della reputazione di un terzo egli va risarcito a titolo di danno non patrimoniale commisurato alla sofferenza morale patita per la diffusione della notizia non vera.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26872/2022, ha perciò confermato la somma da pagare a titolo di risarcimento a favore della persona la cui moglie intervistata affermava di averlo denunciato per evasione fiscale alla Guardia di finanza visto che non voleva corrisponderle il mantenimento. Si tratta quindi di un fatto che oltre a essersi rivelato falso rientra in una querelle familiare: la lite per motivi economici tra due coniugi separati.

Ma soprattutto non ha il carattere della pertinenza la notizia che non rivesta interesse nell'opinione pubblica se non in termini di gossip anche se si tratti di qualcuno che goda di notorietà nella propria comunità locale. Infatti, nel caso specifico la persona risultava facilmente individuabile in base alla propria attività lavorativa con il pubblico indicata nell'intervista.

I giudici hanno dato rilevanza diffamatoria specificatamente anche al titolo dell'articolo dove alla persona veniva attribuita - utilizzando il verbo indicativo e non una forma dubitativa - la qualità di evasore fiscale, anche se per bocca della ex moglie . L'uso del condizionale non è comunque uno schermo totale per il giornalista contro il rischio di essere imputato per diffamazione.
In effetti il titolo che recitava "mio marito è un evasore" valorizzava in modo privo di cautele un'attribuzione personale negativa e non fondata su circostanze vere.

La Corte di cassazione ha perciò confermato a carico di editore, giornalista e direttore reesponsabile la somma da pagare in via solidale a titolo di risarcimento in favore della parte offesa dall'intervista della moglie.

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