Scatta l'illecito se la targa-prova non si trova a bordo e il veicolo è senza carta di circolazione
Per l'ordinanza n. 3706 la mancanza di questi elementi determina anche l'assenza di una copertura assicurativa
I giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3706 del 7 febbraio 2022 hanno ritenuto che la mancanza del documento di autorizzazione e della targa-prova a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione previsti dall'articolo 180, commi 1 e 7 del Cds («Possesso dei documenti di circolazione e di guida»). Senza considerare, poi, che nel caso questione non era stata rilasciata neanche la carta di circolazione.
Il caso all’esame dei giudici
Il giudice di pace di Arezzo accoglieva l’opposizione di un automobilista e di un centro revisioni avverso un verbale di violazione del codice della strada per aver circolato con un veicolo privo di carta di circolazione e della necessaria copertura assicurativa, con conseguente applicazione nei confronti dell'automobilista, quale conducente dell'automezzo, e del centro revisioni, quale società obbligata in solido, della sanzione amministrativa pecuniaria, oltre che di quella accessoria del sequestro e del fermo amministrativo del medesimo veicolo. La Prefettura di Arezzo appellava la sentenza del giudice di prime cure e il Tribunale adito accoglieva il gravame. Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione, sia l’automobilista che il centro revisione.
La decisione della Suprema corte
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso ritenendo che la mancanza del documento di autorizzazione e della targa-prova a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il quale non era stata rilasciata la carta di circolazione. Nel caso concreto gli appellanti non hanno potuto invocare neanche la cosiddetta "autorizzazione in deroga", in quanto quest'ultima può essere applicata al solo veicolo a bordo del quale si trovi il relativo documento e successivamente al quale sia applicata la targa-prova. I giudici fanno osservare inoltre che l'auto risultava priva della necessaria copertura assicurativa.
La Corte afferma che - per evitare che si configurassero le violazioni in concreto per le quali sono stati sanzionati i ricorrenti - sarebbe stato necessario che il documento di autorizzazione e la relativa targa fossero portati a bordo del veicolo oggetto di accertamento, rimanendo irrilevante la circostanza che essi siano stati prodotti successivamente solo in giudizio. Più puntualmente con il precedente specifico appena indicato è stato statuito che la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa, precisandosi che tale autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo dello stesso. Di conseguenza, la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta e sprovvisto della copertura assicurativa, senza che si possa conferire alcun rilievo al fatto che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione. Inoltre, la Corte esclude che assume rilevanza la circostanza che l’assenza dei documenti in questione siano acquisiti solo successivamente in sede giudiziale a seguito di opposizione da parte del soggetto nei cui confronti è stato elevato il verbale di contestazione.
In conclusione, dalla lettura dell'ordinanza n. 3706 del 2022 emerge chiaramente che tanto l'autorizzazione quanto la targa-prova a essa collegata devono trovarsi a bordo del veicolo e quest'ultima deve anche essere esposta. Senza considerare poi la prescrizione di legge che limita il rilasco dell'autorizzazione con targa-prova alla circolazione a un solo veicolo. È evidente che la ratio di queste disposizione è quella di evitare che circolino nello stesso momento più veicoli con queste modalità e coordinare questo istituto con quello dell'assicurazione obbligatoria.