Rassegne di Giurisprudenza

Scissione societaria, effetto traslativo della scissione parziale con successione a titolo particolare del diritto controverso

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a cura della Redazione Diritto

Società – Operazioni straordinarie – Scissione societaria – Scissione parziale – Portata – Fattispecie traslativa – Configurabilità – Conseguenze – Estinzione della società scissa – Esclusione – Successione a titolo particolare nel diritto controverso – Configurabilità – Oneri di allegazione – Estremi
Nella disciplina dettata dagli art. 2504-septies cod. civ. (oggi, art. 2506, comma 1, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 6 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento (ora assegnazione) di parte del suo patrimonio ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio, sebbene detto trasferimento non determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 cod. proc. civ., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento nel giudizio e d'impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa.
• Corte di Cassazione, sez. V civ., ordinanza 27 settembre 2022, n. 28169

Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo particolare nel diritto controverso - In genere clausola compromissoria per arbitrato rituale prevista nel contratto concluso con la società scissa - Efficacia - Permanenza - Fondamento.
In tema di scissione societaria, la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguenza che la clausola compromissoria per arbitrato rituale in origine pattuita rimane efficace.
• Corte di Cassazione, Sez. VI-2, civ., ordinanza 16 maggio 2019 n. 13192

Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo particolare nel diritto controverso - In genere scissione parziale di societaria - Natura giuridica - Conseguenze processuali in tema di intervento - Onere di allegazione.
La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell'art. 344 c.p.c., ed impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio.
• Corte di Cassazione, sez. II, civ., sentenza 4 dicembre 2018 n. 31313

Procedimento civile - Successione nel processo - A titolo particolare nel diritto controverso - In genere scissione societaria - Trasferimento del patrimonio ad una o più società nuove o preesistenti contro l'assegnazione delle quote ai soci della società scissa - Natura giuridica - Conseguenze processuali.
La scissione societaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dal d.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sul piano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed il subingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., con conseguente facoltà per il successore di resistere con controricorso all'impugnazione "ex adverso" proposta, davanti alla Suprema Corte, nei confronti del suo dante causa, pur quando non abbia partecipato al processo nei gradi precedenti.
• Corte di Cassazione, sez. U, civ., sentenza 15 novembre 2016 n. 23225