Penale

Sconto di pena anche per l’estorsione se i fatti sono lievi

Lo ha deciso la corte Costituzionale con la sentenza 120/2023

immagine non disponibile

di Giovanni Negri

Uno sconto sulla pena, fino a un terzo, deve essere possibile anche per l’estorsione. Ovviamente quando la condotta contestata è di lieve entità,. La Corte costituzionale, sentenza n. 120, depositata ieri e scritta da Stefano Petitti, dichiara così l’illegittimità dell’articolo 629 del Codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso prevista è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, oppure per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto non è grave.

Per la Corte, chiamata in causa dai tribunali di Roma e Firenze, innanzitutto che il trattamento sanzionatorio dell’estorsione ha registrato un progressivo inasprimento, che ha interessato sia la pena detentiva, sia la sanzione pecuniaria.

Cruciale l’innalzamento del minimo della pena detentiva per l’estorsione semplice da tre a cinque anni.

Si è così determinata una sostanziale impossibilità per l’autore del reato di estorsione di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena, anche quando il fatto-reato è in concreto, non soltanto privo di aggravanti, ma anche caratterizzato dalla speciale tenuità del danno patrimoniale e del lucro. Un obiettivo dichiarato peraltro dal legislatore nel contesto delle misure di contrasto alla criminalità organizzata. E tuttavia oggi, osserva la Consulta, «la mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo, può determinare l'irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza».

Lo sconto di pena, allora, deve essere previsto anche per l’estorsione, analogamente a quanto deciso in passato per il sequestro a scopo di estorsione, che può comprendere nel proprio ambito applicativo «episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza»,

in particolare per la più o meno accentuata occasionalità dell’iniziativa criminale, oltre che per la ridotta entità dell’offesa alla vittima e la non elevata utilità pretesa (in uno dei casi poi approdati all’esame della Corte erano stati chiesti 100 euro per la restituzione delle chiavi di un motorino).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©