Se c’è la Scia non si può più contestare il manato permesso di costruire
Per le costruzioni edili che abbiano già la Scia non è possibile successivamente applicare la sanzione penale del mancato permesso a costruire. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 14725/2019. Con l'occasione i giudici di legittimità hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «la modifica dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del Dpr 380/2001 operata con articolo 17, comma 1, lettera d) del Dl 12 settembre 2014 (convertito dalla legge 164/2014), che ha escluso dagli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire quelli che comportino aumento di unità immobiliari o di superfici utili, osta alla riconduzione di tali ipotesi di al reato di costruzione sine titulo di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) del Dpr 380/2001 e deve trovare applicazione retroattiva sulla base dell'articolo 2, comma 4, del codice penale quale norma extrapenale più favorevole integratrice del precetto». I giudici hanno poi chiarito che non si poteva ravvisare un reato perchè c'era una Scia che comunque consiste nel presentare una relazione debitamente compilata a firma di un progettista abilitato con gli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti.
Corte di Cassazione – Sezione III – Sentenza 4 aprile 2019 n. 14725