SE PER LAVORI FATTI NEL 2014 SI EMETTE FATTURA NEL 2015
Secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972, le fatture vanno emesse al momento di effettuazione dell’operazione, che - in base all’articolo 6 del medesimo decreto - coincide, per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento o dell’emissione della fattura, limitatamente all’importo fatturato o pagato. Nel caso prospettato dal quesito si suppone che la ditta edile abbia effettuato una prestazione di servizi. Ciò comporta che:- in assenza di pagamento, in tutto o in parte, la ditta edile potrà emettere fattura nel 2015, ritenendo completata ai fini Iva la prestazione in quest’anno;- nel caso, invece, in cui sia avvenuto un pagamento, limitatamente all’importo pagato, potrà emettere fattura nel 2015, valutando l’opportunità di ravvedere l’Iva non versata.Da un punto di vista contabile, si rende opportuno un riferimento a quanto previsto dal principio Oic 23, il quale chiarisce che, per le commesse di breve durata, è possibile adottare sia il criterio della commessa completata sia quello della percentuale di completamento.Poiché, nel caso in questione, la ditta edile avrebbe completato i lavori al termine dell’esercizio, si riterrebbe corretto, in entrambi i casi, iscrivere i ricavi per competenza nel 2014 in contropartita al conto "fatture da emettere" per rilevare il credito in bilancio.