Se il riscaldamento condominiale non funziona il singolo non può procedere a modifiche fai da te
Il singolo condomino non può fare delle modifiche che interferiscono con i servizi comuni, per avviare al cattivo funzionamento dell'impianto. La Corte di cassazione, bolla come illegittimo un intervento della canna fumaria e la chiusura di un'intercapedine a opera di un condomino che aveva agito senza una delega dell'assemblea e in assenza di un intervento delle autorità competenti. La chiusura dell'intercapedine anti incendio aveva determinato una comunicazione diretta tra il locale che ospitava la centrale termica e la sala contatori Enel costringendo il condominio a sospendere il servizio del riscaldamento per ragioni di sicurezza. Il ricorrente riteneva di aver esercitato, totalmente a sue spese, un suo diritto, previsto dall'articolo 1102, agendo per migliorare a beneficio di tutti il godimento dell'impianto. Ma la Cassazione spiega che non è così. La norma invocata dal condominio, infatti, si applica solo nel caso in cui il bene comune sia in comproprietà, inoltre, perché possa scattare il cosiddetto diritto di condominio deve esistere una relazione di accessorietà tra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, oltre che un collegamento funzionale fra i primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva. Condizioni che, nel caso esaminato, non c'erano. I giudici invitano a desistere dal fai da te nel caso di trascuratezza nella manutenzione: la strada da percorrere è la segnalazione al Comando dei vigili del fuoco per costringere il condominio a sospendere il funzionamento dell'impianto.
Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 3 gennaio 2015 n.1898