Se una società, esercitando il suo diritto alla libertà di stabilimento, sceglie di spostarsi dallo Stato membro in cui si era costituita a un altro Stato membro, non è possibile applicare la legge del primo Stato agli atti di gestione della società per il solo fatto che essa continua a svolgere la propria principale attività nel primo Paese membro in quanto ciò ostacolerebbe la libertà di stabilimento

Corte di giustizia dell’Unione europea - Sezione III - Sentenza 25 aprile 2024 - Causa C‑276/22 - Commento - Presidente Larsen; Relatore Jürimäe; Avvocato generale Medina; avente adoggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza dell’11 aprile 2022 nel procedimento Edil Work 2 Srl, e altri contro STE Sàrl e altri

La libertà di stabilimento delle società nello spazio Ue può essere ostacolata anche dalle norme interne di diritto internazionale privato e, di conseguenza, gli Stati sono tenuti a garantire che le norme di conflitto non producano effetti contrari alle regole del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Su tale questione, è intervenuta, di recente, la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza “italiana” depositata il 25 aprile (causa C-276/22, Edil Work 2) con la quale gli eurogiudici...

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