Se una società, esercitando il suo diritto alla libertà di stabilimento, sceglie di spostarsi dallo Stato membro in cui si era costituita a un altro Stato membro, non è possibile applicare la legge del primo Stato agli atti di gestione della società per il solo fatto che essa continua a svolgere la propria principale attività nel primo Paese membro in quanto ciò ostacolerebbe la libertà di stabilimento
La libertà di stabilimento delle società nello spazio Ue può essere ostacolata anche dalle norme interne di diritto internazionale privato e, di conseguenza, gli Stati sono tenuti a garantire che le norme di conflitto non producano effetti contrari alle regole del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Su tale questione, è intervenuta, di recente, la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza “italiana” depositata il 25 aprile (causa C-276/22, Edil Work 2) con la quale gli eurogiudici...


