Penale

Segnaletica stradale inadeguata, il dirigente Pa rischia il carcere per il sinistro fatale

La Cassazione, sentenza n. 47043 depositata oggi, ha respinto il ricorso straordinario del responsabile del procedimento del Settore Viabilità Provincia Reggio Calabria condannato per omicidio colposo

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

Risponde in prima persona – nel caso per omicidio colposo - il dirigente pubblico del settore viabilità, competente sul tratto di strada in cui si è verificato l’incidente mortale se omette di predisporre la segnaletica stradale idonea a garantire la sicurezza degli automobilisti. E ciò nonostante la segnalazione ricevuta dall’impresa incaricata della manutenzione stradale. La Corte di cassazione, sentenza n. 47043 depositata oggi, ha così definitivamente respinto il ricorso straordinario del Responsabile del procedimento del Settore (…) Viabilità Provincia Reggio Calabria già condannato in sede di legittimità, insieme ad un collega.

Il ricorrente aveva dedotto un errore di fatto nel giudizio e cioè la mancata considerazione che l’accusa di non aver disposto i sopralluoghi necessari per verificare l’idoneità degli interventi proposti, non teneva conto di una successiva comunicazione in cui l’impresa richiedente dava atto di una riunione durante la quale erano stati convenuti lavori “a canone” (ripasso segnaletica esistente) ed “extracanone” (esecuzione di segnaletica non esistente e/o su striscia centrale).

Motivo dichiarato inammissibile dalla Cassazione. Per la Terza sezione penale il ricorrente è stato ritenuto colpevole in quanto “ometteva di predisporre in corrispondenza del Km 8+900 della strada citata l’apposita segnaletica stradale prevista dall’art. 38, comma 7, C.d.S., sia verticale che orizzontale”. E ciò anche considerata la nota del manutentore che segnalava alcune anomalie sulla strada provinciale n. 9, con richiesta di autorizzazione di intervento di manutenzione anche nel tratto poi oggetto del sinistro, rimettendosi al “giudizio tecnico” della Provincia.

Per cui, i Giudici di merito avevano riscontrato che la decisione circa gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire la messa in sicurezza del tratto stradale spettava alla Provincia.

“Ne consegue – si legge nella decisione -, che, anche ammettendo che un incontro tra impresa e Provincia si fosse tenuto il 12/2/2010, che i sopralluoghi fossero stati compiuti e che fossero stati convenuti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale (come si legge nella nota del 9/3/2010), rimarrebbe comunque un evidente profilo di colpa in capo alla ricorrente, quale non aver verificato - anche attraverso tecnici dell’ente - se tali lavori fossero stati poi effettivamente eseguiti e, primariamente, se fossero sufficienti alla messa in sicurezza”.

L’istruttoria, infatti, aveva evidenziato che alla data dell’incidente (19/8/2011), nessun intervento era stato compiuto sulla segnaletica verticale volta a segnalare una pericolosa curva sinistrorsa di 106-107 gradi, né su quella indicante il limite di velocità: allora pari a 90 km/h, successivamente portato a 30 km/h, nonostante questi interventi fossero poi risultati evidentemente necessari per evitare il sinistro, al pari di quelli sulla segnaletica orizzontale e nonostante fosse trascorso un anno e mezzo dal supposto incontro.

Il ricorso straordinario è stato dunque giudicato inammissibile perché “l’eventuale errore percettivo imputabile alla sentenza n. 16754/23 non avrebbe comunque carattere decisivo, idoneo a soverchiare l’affermazione di responsabilità”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©