Lavoro

Selezione dirigenti Pa, la perdita di chance va provata in termini di quasi certezza

La prova che può essere fornita anche in via presuntiva non è concretizzabile quando alla procedura partecipano candidati che si trovano in situazione di fondamentale parità tra loro e rispetto al dipendente escluso

immagine non disponibile

di Paola Rossi

Il risarcimento del danno da cosiddetta perdita di “chance” non consegue automaticamente all’accertata illegittimità di una procedura concorsuale. Tale tipo di danno va infatti accertato in base alla sussistenza di elevate probabilità di ottenere un esito diverso, cioè vittorioso, in base a una “giusta” selezione. Tale alta probabilità, di poter ottenere l’incarico dirigenziale in base alla corretta comparazione tra i candidati, va provata, anche in via presuntiva. Prova “probabilistica” che però non può essere affermata quando i presupposti per conseguire l’incarico sono paritariamente posseduti da tutti i soggetti interessati alla selezione. Quindi è solo l’alta possibilità di poter conseguire il risultato atteso, che dimostra il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il danno da perdita di chance. Possibilità che deve sussistere in termini prossimi alla certezza.

La sezione lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 25442/2024 ha sul tema dettato un chiaro principio di diritto: «il risarcimento del danno da c.d. perdita di “chance” non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima, ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall’esistenza di probabilità tutte pari tra i vari concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza».

Nel caso concreto un dipendente pubblico lamentava l’illegittimità della sua esclusione da una procedura di selezione per l’attribuzione di un incarico dirigenziale. In particolare, la sua esclusione era stata fondata sull’approssimarsi della pensione a fronte di un incarico che andava ricoperto almeno per un quinquennio. Requisito in effetti non correttamente precisato dall’avviso di selezione. A seguito dell’esclusione subita il dipendente aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance.

I giudici di merito - e come confermato ora dalla Cassazione - hanno ravvisato nell’avvenuta selezione un vulnus rispetto al dovere di imparzialità della pubblica amministrazione e al suo buon andamento. Ciò che fa, in effetti, sorgere la responsabilità contrattuale della Pa, ma non è in sé sufficiente per affermare che l’escluso dalla procedura illegittima abbia subito un’effettiva perdita di chance lavorativa e precipuamente economica. Ha quindi sbagliato la Corte territoriale quando ha commisurato il risarcimento al trattamento retributivo che il dirigente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell’incarico. Proprio in quanto gli stessi giudici avevano affermato che le probabilità erano di fatto “pari” per tutti i concorrenti alla selezione. Il ricorrente sul punto non aveva allegato argomenti contrarie quindi tale parità esclude la voce di danno in discussione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©