Separazione: conguaglio su casa comune esecutivo quando assegnazione è definitiva
La condanna a pagare un conguaglio - stabilita nella sentenza di divisione della casa in comunione - è provvisoriamente esecutiva solo se il diritto corrispettivo, cioè l'assegnazione della casa a uno dei coniugi, è stato definitivamente conseguito. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2537 del 30 gennaio, ha infatti riconosciuto la possibilità per una moglie separata di pretendere l'esecuzione del conguaglio da parte del marito proprio perché lui, indicato dal giudice della divisione come assegnatario della casa, aveva già da tempo conseguito il pieno possesso dell'immobile. E - ciò che rileva - prima del passaggio in giudicato della sentenza di divisione nel suo complesso. Infatti, il giudice di appello aveva respinto la pretesa della donna a ottenere la somma stabilita in giudizio sul presupposto del mancato passaggio in giudicato della sentenza di divisione.
In caso di scioglimento della comunione su un immobile, soltanto la non definitività del capo di sentenza che fissa l'assegnazione del bene può impedire l'immediata esecutività del corrispondente diritto a conguaglio. Nel caso specifico, dove nel giudizio di appello la ricorrente non aveva minimamente messo in discussione l'assegnazione del bene al marito, va affermato che il diritto dell'assegnatario fosse diventato definitivo. Inoltre, il marito era già immesso nel possesso dell'ex casa comune. E proprio tali circostanze giustificano il diritto “immediato” della controparte di ottenere il conguaglio, che era proprio l'unico aspetto dibattuto in appello. Quindi ciò che rileva è l'aspetto corrispettivo del conguaglio a fronte del definitivo conseguimento del diritto reale da parte di uno solo dei “comunisti”.
Corte di Cassazione – Sezione III – Sentenza 30 gennaio 2019 n. 2537