Separazioni davanti al sindaco, il termine per la domanda di divorzio è sei mesi
La legge 162 del 2014 (con cui è stato convertito, con modifiche, il decreto legge n. 132 del 2014) ha, come noto, introdotto misure di degiurisdizionalizzazione tese a deflazionare il carico dei Tribunali.
Separazione e divorzio davanti al sindaco - L'articolo 12, in particolare, ha introdotto la possibilità, per i coniugi senza figli comuni (si veda ministero dell’Interno, circolare 24 aprile 2015 n. 6), di perfezionare accordi di separazione, divorzio o modifica delle condizioni separative o divorzili, dinanzi al Sindaco, nella sua qualità di ufficiale dello Stato Civile.
Per accedere al rito semplificato (e degiurisdizionalizzato) davanti all'organo amministrativo, ciascuno dei coniugi deve comparire personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, e rendere la dichiarazione di volersi separare oppure far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nei casi di separazione o divorzio, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo. L'accordo concluso davanti al Sindaco tiene luogo dei provvedimenti giurisdizionali che sostituisce. Per quanto qui interessa, ad esempio, in caso di separazione consensuale davanti all'organo amministrativo, i coniugi potranno poi accedere al giudizio divorzile.
Il termine per introdurre la domanda di divorzio - Ma quale è il termine per poter introdurre la domanda di divorzio? A questo quesito, offre soluzione un primo inedito precedente del Tribunale di Milano (sentenza 9 marzo, Pres. Manfredini, est. Buffone). La risposta non è scontata. Infatti, per l'articolo 1 della legge n. 55 del 2015 ha, come noto, modificato il secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 senza tener conto del recente innesto operato dalla legge n. 162 del 2014 che, proprio in quella norma, ha introdotto la negoziazione assistita e gli accordi conclusi davanti all'ufficiale dello Stato Civile quali nuovi presupposti del decorso del termine divorzile.
Ciò perché il disegno di legge ha completato il suo iter sostanziale prima della conversione del decreto legge n. 132 del 2014. Si registra così un dubbio atteso che la nuova formulazione normativa dell'articolo 3, n. 2 lett. b della legge divorzile non si coordina, in senso logico-discorsivo, con i nuovi termini, apparentemente entrambi richiamati dopo la congiunzione «ovvero». Potrebbe, cioè, sostenersi che il termine per l'introduzione del divorzio è di 1 anno (poiché quello di 6 mesi è elettivamente riservato alle procedure giurisdizionali consensuali) oppure potrebbe ritenersi applicabile il termine breve per omogeneità delle situazioni.
L’impostazione del tribunale - Il Tribunale milanese aderisce a questa impostazione: «l'art. 6 comma IV del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162 prevede che la l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali» che sostituisce.
Il decorso del termine di 6 mesi per la proponibilità del divorzio è, ora, un effetto tipico ex lege della separazione consensuale: pertanto, deve ritenersi che, per le negoziazioni assistite e per gli accordi conclusi davanti all'ufficiale di stato civile, il termine per la domanda di divorzio sia quello di 6 mesi, decorrenti dalla data certificata per la negoziazione e dalla data dell'atto che racchiude l'accordo per i patti semplificati davanti all'autorità amministrativa.
Tribunale Milano – Sezione IX civile - Decreto 19 gennaio 2016