Sequestro per equivalente e pagamento del debito tributario
Nota a Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza 2 aprile 2021, n. 12728
Con la sentenza qui in esame ( Cassazione 12728/2021 ), la Suprema Corte torna ad occuparsi della natura della confisca per equivalente e del suo rapporto con il pagamento del debito tributario e lo sviluppo processuale.
Il caso che ci occupa può essere così riepilogata: si contestava al legale rappresentante di una società la violazione delle fattispecie di cui all'art. 2 e all'art. 4 della normativa penale tributaria.
Per il primo reato la persona viene condannata a un anno di reclusione mentre viene assolto per quanto concerne la dichiarazione infedele ma, sempre per quanto concerne il primo reato, la Corte di Appello di Napoli dichiara sia la intervenuta prescrizione ma, con modifica "in peius" rispetto alla decisione di 1° grado, anche la confisca di somme e valori ai sensi dell'articolo 12 bis del D.Lgs 74/2000.
Nel ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato rilevava dei profili di illegittimità per erronea applicazione del suddetto articolo 12 bis, oltre a vizi sul piano motivazionale e, in particolare, si affermava che "…A parere della difesa, la Corte d'appello avrebbe errato nel disporre la confisca per equivalente, dal momento che il Tribunale aveva assolto il ricorrente dal reato, di cui al capo B) dell'imputazione, per il quale era stato ordinato il sequestro delle somme oggetto della misura cautelare contestata, disponendo coerentemente la restituzione di suddette somme di denaro all'avente diritto.
In ogni caso, il provvedimento non sarebbe legittimo in relazione all'ulteriore reato per il quale era intervenuta condanna (capo A dell'imputazione), ma non in virtù del fatto che esso era stato dichiarato prescritto con la sentenza qui impugnata, dal momento che lo stesso ricorrente non contesta il principio secondo il quale la confisca può essere applicata pur in presenza di una causa di estinzione del reato.
Invero, secondo la difesa, è dirimente, sul punto, la constatazione che l'imputato aveva completamente estinto il debito in sede di contenzioso tributario, non essendosi limitato al semplice impegno al versamento, che, in base all'art. 12-bis, secondo comma, del d.lgs. n. 74 del 2000, sarebbe già motivo ostativo alla operatività della misura cautelare, ma avendo proceduto all'integrale pagamento, comprensivo di sanzioni e interessi …".
In accoglimento del ricorso, la Suprema Corte sancisce che " … la confisca risulta essere stata disposta d'ufficio, senza impugnazione del pubblico ministero, senza che il P.G. in udienza avesse richiesto l'applicazione della stessa e senza che sulla confisca si fosse svolto il contraddittorio tra le parti.
E la cognizione del giudice di appello è delimitata dall'art. 597 cod. proc. pen. il cui comma 1 dispone che «l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti».
Nel caso di appello del solo imputato, il comma 3 dispone che «L.] il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado» …
Tra i poteri di ufficio della Corte di appello previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. non rientra, del resto, l'applicazione della confisca …".
Proseguendo, si precisa che " … che la confisca per equivalente ha, per giurisprudenza costante, natura sanzionatoria; con la conseguenza che l'applicazione della confisca, non disposta dal giudice di primo grado, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, da parte della Corte di appello si sostanzia nell'applicazione di un trattamento sanzionatorio non disposto in primo grado, in violazione dell'art. 597 cod. proc. Pen….".
A queste considerazione, la Corte di Cassazione aggiunge poi quella per cui " … a confisca penale ha una sua precisa ed autonoma configurazione ed è indissolubilmente connessa al profitto del reato tributario e, solo indirettamente alla pretesa fiscale, per il cui soddisfacimento è predisposta la leva penale, essendo indifferente che l'obbligazione tributaria sia estinta, ovviamente per cause diverse dall'esatto adempimento (ossia per cause diverse dal versamento dell'imposta evasa), perché solo quest'ultima circostanza impedisce la duplicazione coattiva del prelievo, sul presupposto che quest'ultimo, in presenza di un esatto pagamento del tributo, sarebbe privo di una causa realmente giustificativa (ex multis Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Rv. 275692 - 02; Sez. 3, n. 20887 del 20/05/2015, Rv. 263409; Sez. 3, n. 37748 del 16/07/2014, Rv. 260189; Sez. 3, n. 5681 del 27/11/2013, Rv. 258691).
Diversamente, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa (ex multis, Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Rv. 258903) …".
Infine, la Corte conclude che la confisca per equivalente ha una "…finalità ripristinatoria e la funzione di garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che se non vi è pretesa tributaria, nemmeno vi può essere confisca, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 (Sez. 3, n. 32213 del 09/05/2018) …".
In buona sostanza, prima di disporre la confisca è necessario che si proceda con la verifica di alcuni elementi certamente importanti che possiamo riassumere come la sentenza nei seguenti: "…in primo luogo l'ostacolo alla confisca "d'ufficio" rappresentato dal divieto della reformatio in peius; in secondo luogo, l'irrevocabile assoluzione dell'imputato per il reato che in origine aveva giustificato il sequestro disposto dal Tribunale; in terzo luogo, la completa estinzione per integrale soddisfacimento, antecedente al giudizio di appello, della pretesa fiscale relativa al reato dichiarato prescritto …".