Penale

Sequestro preventivo, il giudice dell’appello integra la motivazione carente

Lo chiarisce la Corte di cassazione, con la sentenza n. 42470 depositata oggi e segnalata per il Massimario

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di Francesco Machina Grifeo

La mancanza di motivazione costituisce un vizio che non comporta la restituzione degli atti al primo giudice, ma deve trovare rimedio nella decisione del giudice di appello, il quale è tenuto a decidere nel merito. Lo scrive la Corte di cassazione, nella sentenza n. 42470 depositata oggi e segnalata per il “Massimario”, richiamando la disciplina generale dettata nel Titolo II del Libro IX del Cpp, “come desumibile in particolare dall’art. 604 cod. proc. pen.”.

Il Tribunale di Salerno, pronunciando in materia di misure cautelari reali aveva rigettato l’appello avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania aveva respinto l’istanza di dissequestro di beni sottoposti a sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente con riferimento al reato di partecipazione ad associazione per delinquere e altri reati. Contro questa decisione ha proposto ricorso l’imputato affermando che l’ordinanza di rigetto del G.i.p. è affetta da vizio di motivazione apparente, perché priva di qualunque riferimento ad elementi concreti, e tale vizio non può essere colmato dal Tribunale del riesame, neppure in sede di appello. Inoltre, ha dedotto che l’ordinanza impugnata offre una motivazione apodittica.

Per la Terza sezione penale sono manifestamente infondate le censure che contestano l’ammissibilità dell’intervento del Tribunale in sede di appello per rimediare al vizio di motivazione apparente di cui sarebbe affetta l’ordinanza del Gip di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro preventivo. Quando la statuizione affermativa della sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo vi sia, ma la motivazione risulti assertiva o apparente - spiega la Corte -, deve farsi applicazione del principio generale in tema di appello di cui all’articolo 604 cod. proc. pen., in forza del quale il giudice del gravame deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante.

Per i giudici, a fondamento di tale conclusione, occorre innanzitutto osservare che tanto l’articolo 322-bis, relativo all’appello in materia di misure cautelari reali, quanto l’articolo 310 Cpp, concernente l’appello in materia di misure cautelari personali, non contengono disposizioni relative alle conseguenze derivanti dalla rilevazione, in tale tipologia di giudizio di impugnazione, dell’assenza di motivazione a supporto di una statuizione decisoria impugnata. Si tratta di una “apparente” lacuna normativa che deve essere colmata attraverso il richiamo alle disposizioni previste per l’appello nel Libro relativo alle impugnazioni secondo uno schema metodologico ripetutamente accolto dalle Sezioni Unite.

Particolarmente efficaci in questo senso, prosegue la decisione, sono le indicazioni fornite dalla Cassazione (S.U. n. 15403/2023) laddove osservano che la «qualificazione [del rimedio di cui all’art. 310 cod. proc. pen.] come “appello”, sia nella rubrica dell’articolo, che nel testo dei commi di cui si compone, rivela immediatamente l’intenzione dei codificatori di individuare uno strumento tipico di impugnazione, ossia quello disciplinato nel Titolo II del Libro IX del codice di rito, al cui statuto, dunque, deve ritenersi implicito il rinvio per quanto non diversamente regolamentato dalla disposizione citata, come peraltro già era stato sottolineato nella relazione al progetto preliminare al codice di procedura penate (p. 78)».

Ciò posto, secondo la disciplina generale in materia di impugnazioni, ricavabile dall’articolo 604 Cpp, l’assenza di motivazione è un vizio da cui non deriva la restituzione degli atti al primo giudice, ma che dovrà essere sanato dal giudice di appello con una decisione nel merito.

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