Penale

Sequestro preventivo, sì all'appello contro la vendita all'asta del bene anche se già avvenuta

L'istanza di revoca del terzo proprietario non può essere respinta anche se si registra il calo di produttività del bene

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di Paola Rossi

In tema di sequestro preventivo diversa è la via per opporsi agli atti gestori "ordinari"del bene rispetto a quelli di straordinaria amministrazione contro i quali è certamente azionabile l'appello ex articolo 322 bis del Codice di procedura penale.
Al contrario degli atti di ordinaria amministrazione riguardanti il bene sequestrato che sono opponibili davanti al giudice dell'esecuzione.

In particolare, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 36774/2021, ha affermato che sussiste l'interesse del terzo proprietario a impugnare l'avvenuta vendita all'asta del bene sottoposto a sequestro. Infatti, la possibilità di ricevere il controvalore in denaro non è sufficiente a far venir meno l'interesse ad appellare la vendita del bene in particolare quando sia per sua natura destinato a produrre reddito.

Il caso era quello di una nave impiegata in charter con i quali si conseguivano cospicui introiti. Lo stop della pandemia aveva determinato però uno stato improduttivo del bene, che era stato inizialmente affidato dal Gip alla gestione del commissario giudiziale.

La Cassazione spiega che seppur comprensibile la valutazione economica sull'improduttività del bene, la vendita è comunque appellabile in quanto atto eccedente l'ordinaria amministrazione. E tale valutazio non pone fuori gioco l'interesse a impugnare della parte che mira alla revoca della messa in vendita all'asta (anche se nel frattempo sia già avvenuta).

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