Penale

Sequestro probatorio, l’indagato ha interesse a impugnarlo anche senza diritto alla restituzione

Il sequestro probatorio del corpo del reato sottoposto alla misura al fine di valutarne l’effettivo valore di rilevanza culturale e archeologica è legittimo

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di Paola Rossi

Sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere contro il sequestro probatorio del corpo reato anche se non ha diritto alla restituzione della cosa sottoposta alla misura. E, non è illegittimo o privo di motivazione il decreto del Pm che applicando la misura cautelare reale sul corpo del reato la giustifichi al fine di assumere ulteriori elementi probatori necessari a delineare l’incriminazione iniziale corredata da gravi indizi.

Nel caso specifico affrontato, la Cassazione penale - con la sentenza n. 838/2025 - ha confermato la legittimità del decreto di sequestro giustificato dalla necessità di rilevare l’esatto valore archeologico del bene culturale nel contesto storico di riferimento. Nella vicenda si trattava di bene già ceduto a terzi e di cui era in discussione il valore archeologico, compreso il dubbio sulla sua autenticità rispetto all’autore cui veniva attribuito. Ciò che - come emerge - è anche foriero di risvolti in ordine alla concreta responsabilità penale dell’indagato in relazione all’iniziale contestazione mossa.

Sono dunque due i profili del ricorso promosso dalla difesa contro l’ordinanza che aveva rigettato l’impugnazione dell’indagato contro il sequestro probatorio. Il primo riguarda l’interesse a impugnare la misura cautelare reale da parte di chi non ha interesse/diritto alla restituzione della cosa sequestrata.
Si tratta in effetti di eccezione alla regola secondo cui l’interesse all’impugnazione sussiste solo per chi ha titolo giuridico a ottenere la restituzione del bene oggetto di ablazione, che di norma è colui che ne sia proprietario. Infatti, nel caso concreto il bene sequestrato era già stato oggetto di cessione da parte dell’indagato per cui l’interesse alla restituzione del bene era ormai in capo al cessionario. Ma la Cassazione ha confermato che il ricorrente aveva comunque interesse a impugnare la misura anche senza il fine di vedersi restituire il bene, ma anche solo per contornare l’esatto perimetro della sua responsabilità contrattuale verso terzi attenuando il danno da questi subiti con il sequestro del bene acquistato.
Infine, altra ragione per cui la Cassazione riconosce il diritto dell’indagato a impugnare il sequestro sta nella circostanza del carattere probatorio della misura che tende ad anticipare elementi che saranno oggetto del giudizio di cognizione sulla responsabilità penale dell’indagato che è quindi pienamente interessato/legittimato ad anticipare le proprie azioni difensive anche nella fase cautelare e anche se non mirate a vedersi restituita la cosa in sequestro.

Per quanto riguarda il secondo profilo che è quello della giustificazione della misura adottata e cioè della dovuta motivazione del provvedimento che la impone, la Cassazione ha respinto la lamentela che il decreto di sequestro del corpo dl reato in questo caso avesse pura natura esplorativa dei profili di responsabilità penale dell’indagato in quanto, trattandosi di bene culturale, il Pm aveva ritenuto necessario valutarne il valore archeologico in relazione a una corretta collocazione nel suo ambito storico. La Cassazione, al contrario di quanto affermato nel ricorso riigettato, ha escluso che si trattasse di motivazione carente e finalizzata solo alla raccolta di elementi di indagine. In primis, sottolineano i giudici che la gravità indiziaria già emersa a carico dell’indagato non comportava un carattere meramente esplorativo della misura, ma al contrario era utile a definire la reale consistenza del reato imputato.

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