Servitù di passaggio, al giudice la verifica se coattiva o necessaria
In tema di servitù di passaggio, spetta al giudice di merito verificare l'esistenza dell'interclusione e accertare il luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo: accertamento che deve essere compiuto alla stregua dei criteri enunciati dal 2° comma dell'art. 1051 cc. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 13655 del 5 luglio 2016. Nel caso in cui la domanda abbia a oggetto un fondo non intercluso e l'attore lamenti l'insufficienza del passaggio rispetto ai bisogni del fondo, lo stesso giudice di merito dovrà accertare se ricorrono le condizioni atte a giustificare la costituzione della servitù a norma dell'articolo 1052 del codice civile.
Passaggio coatto e necessario - La Corte ha ricordato che va distinto il caso di passaggio coatto, che può essere concesso d'ufficio a norma dell'art. 1052 cc., e passaggio necessario di cui all'art. 1051. Quest'ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato.
In particolare, il diritto potestativo alla costituzione della servitù, per il fondo non intercluso, è accordato in presenza della inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, oltre che dell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio. L'interclusione del fondo, necessaria per ottenere il passaggio coattivo sul fondo del vicino, è esclusa solo allorché esista un diritto reale di passaggio (Cass. 7996/91).
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 5 luglio 2016 n. 13655