Amministrativo

Servizi legali, non più in vigore le Linee guida Anac - Restano contributo e Cig

Lo ha chiarito il Tar Lazio, sentenza n. 09492/2024, affrontando il ricorso del Cnf nei confronti dell’Anac

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di Francesco Machina Grifeo

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, le “ Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali ” dell’Anac, ed i relativi aggiornamenti, hanno perso efficacia in quanto applicative di un testo normativo ormai non più in vigore. Resta invece l’obbligo di pagamento del contributo all’Autorità nazionale anticorruzione, e la necessità di acquisire il Cig, in quanto anche i cd “contratti esclusi”, come i servizi legali sono comunque assoggettati alla vigilanza dell’Autorità. Lo ha chiarito il Tar Lazio, sentenza n. 09492/2024, decidendo il ricorso del Cnf nei confronti dell’Anac.

Il Consiglio nazionale forense ha impugnato la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 584 del 19/12/23 nella parte in cui prevede l’acquisizione del CIG e il pagamento del contributo in favore dell’Autorità in relazione “ai servizi legali esclusi dall’ambito di applicazione del codice” (ai sensi dell’art. 56 comma 1 lettera h) d. lgs. n. 36/23).

Per il Tribunale però il ricorso è infondato.

Infatti, secondo l’art. 222 comma 3 lettera a) del Codice, “nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’ANAC: a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice”.

Il legislatore, pertanto, prosegue il Tar, assoggetta espressamente alla vigilanza dell’Anac anche i servizi legali consistenti nell’affidamento di singoli incarichi defensionali, in quanto rientranti nei contratti esclusi e ciò a prescindere dalla loro qualificazione in termini di appalto o contratto d’opera.

Ne consegue l’infondatezza della censura laddove contesta l’inesistenza dei poteri regolatori dell’Anac in riferimento ai contratti esclusi. La scelta del Codice di assoggettare a vigilanza anche i contratti esclusi “comporta, pertanto, la logica conseguenza di imporre ai soggetti vigilati il pagamento di questo onere a cui è strumentale il conseguimento del Cig”.

E tale scelta, osserva il Tar, risulta coerente con l’obbligatoria applicazione, alle procedure di affidamento degli stessi, dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 d. lgs. n. 36/23. E cioè dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.

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