Sfrutta il giudicato favorevole il condebitore che ha pagato
In caso di obbligazione tributaria solidale il condebitore che non ha impugnato l’atto impositivo può invocare il giudicato favorevole emesso nei confronti di un altro coobbligato che non sia fondato su ragioni personali, ottenendo l’annullamento della cartella. È questo il principio espresso dalla Ctr della Lombardia nella sentenza del 4 febbraio scorso, 518/22/19 (presidente e relatore Labruna).
La questione
I giudici milanesi si sono pronunciati nell’ambito di un contenzioso su avvisi di liquidazione in materia di imposta di registro, conseguenti a cessioni immobiliari e notificati sia agli acquirenti sia alla venditrice, in qualità di coobbligati.
Gli atti venivano impugnati dagli acquirenti e poi annullati con sentenze definitive favorevoli. Viceversa, a seguito della mancata impugnazione della parte venditrice, l’agente della riscossione le notificava una cartella di pagamento per la totalità degli importi accertati.
La parte venditrice effettuava il pagamento e, contestualmente, impugnava la cartella. In primo e in secondo grado i ricorsi venivano rigettati in quanto, secondo i giudici di merito, il giudicato esterno favorevole emesso nei confronti degli acquirenti non poteva estendersi alla parte venditrice, stante il pagamento spontaneo della cartella effettuato da quest’ultima.
Viceversa, la Cassazione accoglieva il ricorso (rinviando al giudice d'appello) nella considerazione che il pagamento accompagnato dall’impugnazione della cartella e dalla richiesta di rimborso non poteva definirsi spontaneo. A seguito della riassunzione, l’ufficio annullava la cartella e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poi dichiarata dal presidente con decreto. Quest’ultimo provvedimento era oggetto di reclamo da parte della parte venditrice, secondo cui l’ufficio avrebbe dovuto essere condannato al rimborso e alle relative spese processuali.
La “Regionale”
La Ctr ha accolto sia il reclamo sia il ricorso in riassunzione, affermando che, in virtù del principio del “giudicato riflesso”, il debitore solidale può avvantaggiarsi del giudicato favorevole emesso nei confronti di un altro coobbligato. L’unica eccezione è il caso in cui nei confronti del primo sia stata emessa una sentenza autonomamente efficace. Altrimenti, il giudicato sfavorevole non è opponibile a chi non abbia partecipato al processo o non sia stato messo in condizione di esserne parte.
Peraltro, il “giudicato riflesso” non può costituire titolo per la ripetizione del debito che viene assolto spontaneamente dal condebitore. Nel caso di specie il pagamento della cartella (contemporaneo all’impugnazione) era avvenuto solo per evitare gli aggravi di spesa connessi all’esecuzione forzata. Perciò, secondo la Ctr, l’ufficio doveva essere condannato al rimborso e al pagamento delle spese processuali.
Ctr Lombardia sentenza 518/22/19