La misura cautelare personale dell’affidamento in prova terapeutico non può essere rigettata in virtù di un passato dell’imputato “segnato” da reati di vario genere e gravità. Ciò, invece, che va considerato è l’attuale situazione dell’imputato e cioè se da un punto di vista sociologico e comportamentale sia compatibile con la misura cautelare dell’affidamento sanitario. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 9562/25.
Il Tribunale di sorveglianza
Venendo ai fatti il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza...

