Penale

Sì all’impugnazione della confisca anche se la lottizzazione abusiva è prescritta

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di Paola Rossi

La confisca disposta con la sentenza che dichiara la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva può essere utilmente impugnata affinchè siano valutati i profili di sussistenza della responsabilità penale del soggetto che giustifichino l’applicazione della misura ablatoria e la sua proporzionalità.

Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 9456/2024 - ha accolto il ricorso di chi si era visto respingere l’appello per inammissibilità. I giudici di appello avevano infatti, limitato il proprio vaglio all’assenza di un motivo che affermasse l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato per il reato prescritto. Sul punto la Cassazione evidenzia l’errore interpretativo dei giudici di appello. In particolare va negato che il giudice dell’impugnazione non sia chiamato a verificare la sussistenza dell’accertamento raggiunto sulla responsabilità penale dell’imputato al fine di confermare o meno la legittimità della confisca comunque applicabile anche in caso di prescrizione. O valutarne anche solo la consistenza sotto il profilo della proporzionalità della misura che è comunque afflittiva comprimendo di fatto il diritto di proprietà. Di fatto la disposta confisca è equiparabile a una condanna e non è possibile evitare di valutarne, in caso di impugnazione, la sussistenza di tutti i presupposti che la giutifichino.

Il rinvio
La Cassazione detta al giudice del rinvio il perimetro di un corretto giudizio di impugnazione della confisca anche nel caso in cui sia stata contestualmente assunta la declaratoria di prescrizione del reato.
Precisamente afferma che il giudice di appello è comunque tenuto a valutare in base alle prove raccolte fino al momento della prescrizione del reato la sussistenza di tutti gli elementi che possano dimostrare che sia avvenuta la commissione del reato di lottizzazione abusiva, che giustifica il mantenimento della confisca.

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