Penale

Sì a sospensione condizionale della pena se in appello non c'è risposta all'istanza per il regime premiale

La Cassazione rinvia - per la definizione della questione - ad altra sezione della Corte d'appello di Catania

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di Giampaolo Piagnerelli

Quando l'imputato faccia richiesta di sospensione condizionale della pena e il giudice d'appello non si esprima sulla domanda, il regime premiale va concesso in automatico. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 22233/21.

Quindi nel caso in cui l'imputato abbia richiesto con l'atto di appello la concessione della sospensione condizionale della pena inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice di seconde cure non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata (in questa parte) con rinvio, non potendo la Cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, soprattutto con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'articolo 164 cp, circa la concedibilità o meno all'imputato del beneficio richiesto.

Si deve, infatti, rilevare la totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, motivazione che nemmeno può ritenersi implicita perché non può assumere rilievo il diniego delle circostanze attenuanti generiche che sottende valutazioni e finalità diverse. E invero il primo comma dell'articolo 164 cp prevede che la sospensione condizionale della pena sia ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presuma che il colpevole si asterrà dal commettere nuovi reati, con conseguente formulazione di un giudizio prognostico che non può essere limitato alla verifica della mancanza delle condizioni ostative, ma che al contrario escludendo ogni automatismo, implica l'esercizio di un potere discrezionale così come espressamente stabilito dall'articolo 133 al quale l'articolo 164 rinvia.

Tale giudizio prognostico deve essere effettuato non solo sulla base della situazione esistente al momento in cui è stata pronunciata la condanna, ma anche dagli elementi sopravvenuti attraverso una valutazione che, anche per tale aspetto, non spetta al giudizio di legittimità ma è rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello. La sentenza va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.

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