Lavoro

Sicurezza sul lavoro e "sciopero pignolo": fino a dove il rifiuto della prestazione lavorativa può essere motivato da una eccezione di inadempimento sollevata dal dipendente

Nota a sentenza Tribunale di Forli 22 giugno 2021

di Tommaso Targa e Sofia Bitella*

Il Tribunale di Forlì, tramite ben otto sentenze "gemelle", si è pronunciato sulla legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad una serie di dipendenti che avevano rallentato le attività a cui erano preposti con lo scopo di nuocere tanto all'organizzazione del lavoro, quanto al loro superiore gerarchico, di cui i medesimi avevano chiesto, in precedenza e senza risultati, l'allontanamento.

I lavoratori erano ricorsi in giudizio deducendo la ritorsività e l'illegittimità della condotta datoriale, lamentando di essersi solo rifiutati di prestare attività pretesamente contrarie alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il giudice adito - respingendo la domanda dei ricorrenti - ha riconosciuto la legittimità licenziamento intimato per scarso rendimento, ravvisando una chiara violazione del rispetto dell'obbligo di diligenza dovuta da ciascun lavoratore. Più precisamente, la sentenza ha evidenziato che la condotta posta in essere dai ricorrenti non possa essere ricondotta nell'alveo di un, seppur "anomalo", esercizio del diritto di sciopero in quanto l'applicazione "pedante e cavillosa" di direttive e normative non costituisce una legittima forma di astensione dal lavoro o di agitazione sindacale, quanto piuttosto una mera violazione dei canoni di diligenza e buona fede nell'esecuzione della prestazione stessa.

La pronuncia, collocandosi nel dibattito tanto vasto quanto mutevole e antico circa i limiti posti all'esercizio del diritto di sciopero, porta inevitabilmente a domandarsi dove debba essere collocato il confine tra il legittimo esercizio del diritto all'astensione collettiva dal lavoro e una condotta illegittima e, pertanto, disciplinarmente sanzionabile.

In virtù dell'assenza di una puntuale definizione legislativa, il compito di individuare i limiti da porre all'esercizio del diritto di sciopero è stato demandato alla giurisprudenza, che ha sostanzialmente individuato tanto nelle finalità, quanto nelle modalità di esecuzione, gli elementi da indagare ai fini della valutazione della costituzionalità della agitazione. In riferimento alle motivazioni per le quali viene attuato, lo sciopero è ritenuto lecito non solo quando l'astensione, posta in essere da più soggetti, sia volta a perseguire un interesse contrattuale o professionale dei medesimi, bensì anche quando la finalità sia di carattere politico o di solidarietà.

Per quanto concerne le modalità di attuazione, invece, è stata più volte sottoposta all'attenzione delle Corti la possibilità di ricondurre all'art. 40 Cost. le forme di protesta, per così dire, "anomale", che si concretano in azioni abnormi e sleali e comportano un più grave pregiudizio per l'imprenditore senza che ne derivi per i lavoratori l'analogo sacrificio corrispondente alla perdita della retribuzione. In particolare, la giurisprudenza si è interrogata circa la liceità delle forme per così dire "articolate", quali lo sciopero "a singhiozzo", nel quale l'astensione dalla prestazione è intervallata da periodi di offerta della prestazione, "a scacchiera", nel quale la protesta coinvolge solo alcuni reparti e "parziale", laddove a sospendere l'attività lavorativa siano solo alcuni lavoratori.

L'evoluzione del pensiero giurisprudenziale ha condotto a ritenere lecite le predette forme di sospensione della prestazione lavorativa, reputando ammissibile ogni astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori per il raggiungimento di un fine comune, che si limiti a causare un mero "danno alla produzione" e non un "danno alla produttività", inteso come un irreparabile pregiudizio alla capacità per l'impresa di continuare, al termine dello sciopero, l'attività economica.

Invero, se astrattamente l'unico limite posto alla legittimità dello sciopero consiste nel "danno alla produttività", residuano gli interrogativi circa la legittimità delle forme di protesta che non realizzano una completa astensione dal lavoro ma pongono in essere una prestazione difforme, in quanto irregolare o incompleta, da quella pattuita. In tali casi, la giurisprudenza sembra ritenere necessaria, ai fini della tutelabilità della condotta posta in essere dai lavoratori, che l'astensione dal rendere la prestazione sia totale, intendendo così che il lavoratore "scioperante" per tutta la durata della protesta si astenga pienamente dal rendere la prestazione.

Risultano, pertanto, non riconducibili alla tutela di cui all'art. 40 Cost. i comportamenti che si limitino a porre in essere una prestazione parziale, diversa da quella contrattualmente dovuta o addirittura volutamente dannosa per l'organizzazione aziendale. All'interno di tali condotte si possono rinvenire l'ostruzionismo, che si concreta nell'esecuzione rallentata delle prestazioni, lo sciopero delle mansioni, nel quale il lavoratore si rifiuta di svolgere solamente alcuni compiti, e, come nella controversia sottoposta al vaglio del Tribunale di Forlì, lo sciopero cosiddetto "pignolo" o "alla rovescia", attuato mediante l'applicazione ostentatamente meticolosa delle norme e delle direttive.

In conclusione, il comportamento del lavoratore, laddove incida solo sul contenuto della prestazione stessa senza comportare un'astensione dal lavoro, non configura un legittimo esercizio del diritto di sciopero ma un volontario inadempimento e, di conseguenza, legittima le conseguenti sanzioni disciplinari.

*a cura degli avv.ti di Tommaso Targa e Sofia Bitella, Trifiro' & Partners - Avvocati

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©