Comunitario e Internazionale

Sigarette ai minori, sì alla sospensione della licenza di tabaccaio per 15 giorni

Lo ha stabilito la Corte Ue (causa C-452/20) pronunciandosi sul caso delle sanzioni inflitte dall'Agenzie delle dogane a PJ, titolare di una licenza di rivendita di tabacchi

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di Francesco Machina Grifeo

È legittima, in quanto proporzionata all'obiettivo di tutelare la salute, la legge italiana che prevede la sospensione per 15 giorni della licenza di tabaccaio (e la revoca in caso di violazione reiterata) per la vendita ad un minore di sigarette o altri prodotti contenenti tabacco. Lo ha stabilito la Corte Ue, sentenza nella causa C-452/20, pronunciandosi sul caso delle sanzioni inflitte dall'Agenzie delle dogane a PJ, titolare di una licenza di rivendita di tabacchi, per aver venduto sigarette a un minore.

L'Agenzia aveva deciso una sanzione amministrativa mille euro e la sospensione della licenza per di 15 giorni. PJ aveva pagato la multa ma impugnato la sospensione della licenza. Il Consiglio di Stato, investito della controversia in ultimo grado, ha posto alla Corte una questione volta a chiarire se il principio di proporzionalità osti alla normativa del Belpaese.

A tale riguardo, la Corte osserva che la direttiva 2014/40/UE demanda agli Stati membri il potere di stabilire le norme relative alle sanzioni dirette a vietare il consumo di tabacco da parte dei minori. E la convenzione quadro dell'Oms (FCTC) sulla lotta al tabagismo, essendo stata approvata a nome dell'Unione, costituisce parte integrante del diritto dell'Unione. E l'articolo 16 della convenzione afferma che ogni parte adotta e applica misure efficaci per vietare la vendita di prodotti del tabacco alle persone che non hanno raggiunto l'età prevista.

In particolare, prosegue la decisione, le misure amministrative o repressive non devono eccedere i limiti di ciò che è appropriato e necessario alla realizzazione degli obiettivi della normativa. E il rigore delle sanzioni deve essere adeguato alla gravità delle violazioni, garantendo un effetto realmente dissuasivo. In tali circostanze, la Corte osserva che il legislatore italiano ha previsto un cumulo di sanzioni in caso di prima violazione del divieto di vendita, consistente, da un lato, nell'infliggere una sanzione pecuniaria e, dall'altro, nel sospendere la licenza all'esercizio dell'attività di rivendita di tabacchi per 15 giorni. Secondo la Corte, tale sistema sanzionatorio appare appropriato per conseguire l'obiettivo di proteggere la salute umana e di ridurre in particolare la diffusione del fumo tra i giovani, come enunciato nella FCTC.

La Corte ricorda inoltre che l'obiettivo di protezione della salute riveste un'importanza prevalente rispetto agli interessi di ordine economico e che l'importanza di tale obiettivo può giustificare conseguenze economiche negative.

In definitiva, la Corte considera che la sospensione della licenza all'esercizio di un'attività di rivendita di tabacchi, per un periodo di tempo limitato, in caso di prima violazione del divieto di vendere prodotti del tabacco ai minori non può, in linea di principio, essere considerata una lesione sproporzionata del legittimo diritto degli operatori economici di esercitare la propria attività imprenditoriale. In tali circostanze, la Corte considera che non risulta che tale sistema sanzionatorio ecceda i limiti di quanto che è necessario a garantire l'obiettivo di proteggere la salute umana e di ridurre, in particolare, la diffusione del fumo tra i giovani.

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