Sinistri stradali, ciclista responsabile se taglia la strada improvvisamente
Lo afferma il Tribunale di Busto Arsizio coon la sentenza 15 ottobre 2021 n. 1462
Nell'ipotesi di sinistro stradale che coinvolge un'automobile e una bicicletta, la responsabilità del conducente del velocipede è ravvisabile allorché il ciclista compia un movimento inatteso e repentino da non consentire al conducente del veicolo di porre in atto la manovra che potrebbe impedirne l'investimento. Ad affermarlo è il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 1462/2021.
La vicenda
Il caso oggetto della decisione riguarda un incidente stradale avvenuto in una via centrale di una città lombarda, che ha visto il coinvolgimento di una signora alla guida di una vettura e di un uomo che conduceva una bicicletta. Quest'ultimo, nell'atto di girare a sinistra, veniva travolto dalla vettura che lo seguiva e che procedeva a velocità sostenuta, riportando diverse lesioni. In giudizio il conducente del velocipede riteneva di essere stato investito pur avendo segnalato la sua intenzione di manovra; l'automobilista, dal canto, suo, riteneva che in realtà l'incidente era avvenuto poiché l'uomo con una manovra repentina e improvvisa le aveva "tagliato la strada", finendo per colpire la parte anteriore destra della vettura.
La decisio ne
Il giudice, accertata la dinamica dell'incidente, a fronte della acclarata manovra imprevista del danneggiato, ritiene sussistente un concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'incidente. La quota di responsabilità da ascrivere al ciclista è addirittura maggiore rispetto a quella della conducente dell'automobile, il quale non ha offerto la prova di aver tenuto una velocità inferiore al limite massimo consentito in quel tratto di strada, che le avrebbe consentito di prevenire la collisione.
Quanto al ciclista, invece, il Tribunale sottolinea, in generale, l'obbligo per coloro che guidano una bicicletta di «comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e comunque in maniera che sia salvaguardata la sicurezza stradale». In particolare, poi, l'uomo ha avviato la manovra di svolta mentre la vettura già si trovava alla altezza del suo fianco sinistro, violando la regola di comportamento di cui all'articolo 154 Codice della Strada, norma che impone, prima di cambiare direzione di marcia, di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, e di segnalare con sufficiente anticipo tale intenzione. Ebbene, chiosa il giudice, se il ciclista avesse posto in essere la manovra di svolta a sinistra nel rispetto delle regole di prudenza sancite dal Codice della Strada, «l'incidente avrebbe avuto significative possibilità in meno di verificarsi».