Responsabilità

Sinistro mortale in cantiere: l'INAIL perde il diritto di rivalsa se il responsabile civile effettua il pagamento nei confronti del creditore apparente

di Daniela Di Palma*

* ESTRATTO da Responsabilità e Risarcimento - Il Mensile , 2 settembre 2022, n. 16 - p. 8 di Avv. Daniela Di Palma - Associate BLB Studio Legale

Corte di Cassazione. Civ. sez. III., ordinanza 5 luglio 2022, n. 21223
Deve trovare necessaria applicazione l'art. 1189 c.c., comma 1, secondo cui il debitore ‘‘che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede''; e poiché nessuno ha dedotto la possibile o sicura malafede del solvens, il pagamento compiuto dai danneggianti in favore di B.A. è un pagamento ben fatto, tale per cui l'INAIL non può pretendere da costoro in surroga quanto già versato a titolo di rendita. È appena il caso di aggiungere, per amore di completezza, che l'incidente mortale di cui si discute non è avvenuto a causa di un sinistro stradale; ne consegue che alla fattispecie qui in esame non poteva applicarsi la complessa procedura di accantonamento regolata dall'art. 142 del codice delle assicurazioni e, in precedenza, dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28.

IL QUADRO GIURIDICO E NORMATIVO

La Corte di Cassazione affronta il tema del trasferimento dei diritti dell'assicurato all'assicuratore, alla luce dell'art. 1189 sul pagamento al creditore apparente.
La questione si pone in quanto la surrogazione prevista dall'art. 1916, comma 1, c.c., non opera automaticamente, ma è subordinata ad una manifestazione di volontà dell'assicuratore dell'intenzione di surrogarsi all'assicurato. Il tutto avuto riguardo alla circostanza che, l'incidente mortale di cui si discute in sentenza non trae origine da un sinistro stradale e che, pertanto, alla fattispecie non poteva applicarsi la complessa procedura di accantonamento regolata dall 'art. 142 del codice delle assicurazioni e, in precedenza, dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28.

In punto occorre premettere che, con riferimento al meccanismo di surrogazione previsto in ambito assicurativo, la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del danno, ai sensi dell'art. 1916 c.c., comporta la successione nell'intera posizione sostanziale e processuale del soggetto surrogato e determina l'acquisto di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti in cui spettavano all'assicurato. Ne consegue che, l'assicuratore è esposto alle stesse eccezioni che il danneggiante avrebbe potuto opporre al danneggiato.

Più in generale, il diritto di surroga dell'INAIL non può estendersi al danno non coperto dalla garanzia assicurativa ma, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 , che ha disposto la c.d. ‘‘socializzazione'' del danno biologico, può avere ad oggetto soltanto le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, non anche quelle corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie - danno biologico temporaneo, danno morale ecc.-, le quali integrano componenti del complessivo risarcimento liquidato in favore del danneggiato che non possono formare oggetto di indennizzo in sede previdenziale.

È d'obbligo precisare che, qualora la vittima di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell'assicurazione sociale si distinguono tre ordini di rapporti giuridici, che fanno capo a tre soggetti distinti:
a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile;
b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale;
c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore. Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo: l'assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell'importo pagato (art. 1916 c.c.).

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che "La surrogazione dell'assicuratore, compreso l'assicuratore sociale, costituisce una successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dal danneggiato contro il terzo responsabile. Ne consegue che l'esercizio di essa è precluso all'assicuratore: a) sia quando abbia pagato l'indennizzo dopo che il danneggiato era già stato risarcito dal terzo responsabile; b) sia quando abbia indennizzato danni non causati dal terzo" (In tal senso Cass. Civ. Sez. III n. 15870/2019 ).

Si è avuto modo di chiarire che "il fatto che l'Inail indennizzando la vittima diventi creditore dell'obbligazione risarcitoria per successione a titolo particolare non significa che, sempre e comunque, l'assicuratore del responsabile che abbia già indennizzato la vittima abbia pagato male, e possa essere obbligato ad un secondo pagamento nei confronti dell'Inail'' (così Cass. Civ. Sez. III n. 14981/2022). Occorre, infatti, distinguere tra la titolarità del credito risarcitorio e la questione dell'efficacia solutoria rispetto al creditore effettivo, del pagamento effettuato a chi non sia creditore.

Il nostro ordinamento, infatti, consente che il debitore possa liberarsi anche se il creditore non sia stato soddisfatto. L' art. 1189 c.c statuendo l'efficacia liberatoria del pagamento a chi appare - senza esserlo - creditore, stabilisce una deroga al principio generale di cui all'art. 1188, co. I, secondo cui l'estinzione dell'obbligazione consegue solo all'esecuzione del pagamento nei confronti del legittimato a riceverlo.

La ratio che ispira la norma è riconducibile all'esigenza di tutelare l'affidamento del debitore che, agendo secondo buona fede, è convinto di pagare nelle mani del vero creditore. In altri termini, l'ordinamento appresta una forma di protezione nei confronti del soggetto che è stato indotto in errore da circostanze obiettive tali da far supporre come reale una legittimazione in realtà inesistente. In tale contesto, dunque, il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex art. 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato "paga male" - e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante - se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione. Principio, quest'ultimo, su cui si fonda la sentenza qui in commento.


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