Società tra avvocati vietata ai soci esclusivamente finanziari
Lo Corte Ue, sentenza nella causa C-295/23, ha chiarito che una normativa in tal senso di uno Stato membro si giustifica per garantire l’indipendenza del professionista
È legittimo, da parte di uno Stato membro, vietare la partecipazione di investitori puramente finanziari al capitale di una società di avvocati. Si tratta infatti di una restrizione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali giustificata dall’obiettivo di garantire che gli avvocati possano esercitare la loro professione in modo indipendente e nel rispetto dei loro obblighi professionali e deontologici. Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-295/23.
La vicenda - La società di avvocati tedesca Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft ha impugnato, dinanzi al Consiglio di disciplina del foro di Baviera (Germania) una decisione dell’Ordine forense di Monaco di Baviera, del 9 novembre 2021, che ne ha disposto la cancellazione dall’albo per il fatto che una società a responsabilità limitata austriaca ne ha acquisito alcune quote sociali (il 51%) a fini puramente finanziari. Infatti, secondo la normativa tedesca vigente all’epoca solo gli avvocati e i membri di determinate professioni liberali potevano diventare soci di una società di avvocati (a seguito di una modifica del regolamento federale sullo statuto degli avvocati, entrata in vigore il 1° agosto 2022, questa facoltà è stata estesa ai membri di altre professioni liberali).
Il Consiglio di disciplina degli avvocati del foro di Baviera ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione.
La motivazione - La Corte risponde che il diritto dell’Unione e, per l’esattezza, la libera circolazione dei capitali e la direttiva sui servizi (Direttiva 2006/123/CE), che concretizza la libertà di stabilimento, non ostano a una normativa nazionale che vieta il trasferimento delle quote sociali di una società di avvocati a un investitore puramente finanziario 4 e che prevede, in caso di violazione di tale normativa, la cancellazione della società dall’albo.
Questa restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, spiega la Corte, è giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Infatti, uno Stato membro ha il diritto di ritenere che un avvocato non sia in grado di esercitare la sua professione in modo indipendente e nel rispetto dei suoi obblighi professionali e deontologici qualora appartenga a una società in cui taluni soci siano persone che agiscano esclusivamente come investitori puramente finanziari, senza esercitare la professione di avvocato o un’altra professione soggetta a norme analoghe. Una restrizione siffatta non eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.