Rassegne di Giurisprudenza

Società in house, niente peculato se l'utilizzo dei fondi è effettuato nell'interesse dell'ente pubblico

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a cura della Redazione Diritto

Reati contro la pubblica amministrazione - Peculato - Utilizzo di danaro pubblico - Società in house - Coincidenza dell'interesse pubblico con l'interesse privato - Distrazione - Esclusione - Fattispecie - Indennizzo per revoca di concessione
Non integra il delitto di peculato l'utilizzo dei fondi di una società interamente partecipata da un ente pubblico che provveda al perseguimento di una finalità dell'ente medesimo, in quanto non sussiste il requisito dell'appropriazione, né della distrazione del denaro per fini privatistici, potendosi al più ipotizzare una irregolarità rilevabile sotto il profilo della responsabilità contabile, inidonea a dar luogo al reato in esame. La regolarità contabile attiene esclusivamente al profilo della liceità amministrativa e può, eventualmente, determinare una responsabilità risarcitoria in capo ai pubblici amministratori, senza che ne consegua necessariamente anche una responsabilità di tipo penale. (Fattispecie relativa alla destinazione di una somma, da parte di dirigenti apicali di una società in house, al fine di indennizzare una srl per la revoca di una concessione, somma impiegata per una finalità pubblicistica, ravvisabile per il semplice fatto che la società controllata dal Comune è andata a predisporre la provvista per poi farsi carico di un debito dell'ente stesso)
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 9 giugno 2023, n. 25173

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - In genere - Utilizzo di danaro pubblico - Coincidenza dell'interesse pubblico con l'interesse privato - Distrazione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di peculato, l'utilizzo per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali di denaro pubblico determina la "distrazione" dello stesso, mentre il reato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il reato di peculato con riguardo all'utilizzo di fondi di un consorzio industriale impiegati dal consiglio di amministrazione per il pagamento delle prestazioni di un avvocato incarico di impugnare il provvedimento regionale che disponeva lo scioglimento dell'ente, a nulla rilevando il convergente interesse degli imputati di evitare l'azzeramento degli organi consortili dai medesimi ricoperti).
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 18 dicembre 2020, n. 36496

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - Per appropriazione - Utilizzo di danaro pubblico per finalità diverse da quelle previste - Reato di peculato - Configurabilità - Condizioni - Rapporti con il reato di abuso di ufficio - Fattispecie.
L'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente, mentre integra il più grave reato di peculato nel caso in cui l'atto di destinazione sia compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione di mera copertura formale, per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna per peculato del presidente di un'azienda pubblica, rilevando che l'accertata violazione della normativa per la scelta della ditta appaltatrice e la mancata osservanza delle norme di contabilità, in assenza della prova della non corrispondenza dell'importo erogato al valore delle opere realizzate, avrebbero potuto integrare al più il reato di abuso di ufficio).
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 7 ottobre 2020, n. 27910