Società , il reato di impedito controllo commesso dagli amministratori in danno ai soci
Società di capitali - Amministratori - Reato di impedito controllo (articolo 2625 c.c.) - Danno ai soci - Infedeltà patrimoniale (articolo 2634 c.c.) - Identificazione e prova del danno.
Il reato di impedito controllo previsto dall'articolo 2625 c.c., comma 2, ricorre ogniqualvolta la condotta degli amministratori che ostacolano l'attività di controllo dei soci e degli organi sociali sia di rilevanza penale, vale a dire cagioni ai soci stessi un danno, non meglio precisato ed anche di natura non patrimoniale. Tale danno va adeguatamente identificato e provato, sia nella fattispecie ex articolo 2625 c.c., sia in quella articolata dal 2634 (infedeltà patrimoniale) per il danno patrimoniale inflitto alla società, anche in sede cautelare. (Nel caso di specie, la Suprema Corte avallava la decisione della Corte territoriale di annullare il sequestro preventivo di un'azienda Srl per un conflitto d'interessi dell'amministratore trovato in rapporti di parentela con i soci, in un'operazione di affitto di ramo d'azienda, in assenza della prova del danno arrecato ai soci o alla società, non essendo sufficienti né un ipotetico pregiudizio, né il solo lucro cessante).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 25 settembre 2017, n. 44053
Società di persone - Reato di impedito controllo (articolo 2625 c.c.) - Reato proprio di danno - Mancata messa a disposizione della documentazione sociale e contabile - Annullamento senza rinvio.
Il reato di omesso controllo di cui all'articolo 2625 c.c. è un reato proprio, inteso a garantire soltanto le funzioni di controllo esercitabili sulla gestione ed amministrazione della società, una fattispecie di danno (e non di pericolo), che si perfeziona con il realizzarsi dell'evento pregiudizievole successivo alla condotta di impedito controllo da parte del socio, poiché a questa collegato causalmente quale conseguenza. Dato che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, occorre perciò accertare puntualmente il danno patito dalla persona offesa (o, all'opposto, la mancanza di pregiudizio), quali la mancata liquidazione della quota sociale o ripartizione di utili, l'indebita percezione di introiti da parte dell'amministrazione, il mancato pagamento di imposte e tasse, tenuto peraltro conto del fatto che l'impedita consultazione della documentazione societaria non può essere considerata causa della mancata liquidazione della quota e della divergenza di valore tra quanto preteso dal socio receduto e quanto accertato.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 28 agosto 2017, n. 39443
Reati fallimentari (articoli 216-223 Rd 267/1942) - Amministratore di fatto - Accertamento della qualità - Criteri - Attività di gestione significativa e continuativa - Fattispecie.
In tema di bancarotta fraudolenta e reati fallimentari, i destinatari delle norme di cui agli articoli 216 e 223 Rd 267/1942 vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali o alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. Nel caso di specie, risulta correttamente individuato l'amministratore di fatto al quale fossero state conferite deleghe in settori fondamentali dell'impresa, che avesse partecipato direttamente alla gestione della vita societaria, nella costante assenza dell'amministratore di diritto, rimasto sconosciuto ai dipendenti. La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'articolo 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione in maniera apprezzabile, non episodica od occasionale, senza richiedersi peraltro l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 22 febbraio 2017 n. 8479
Società di capitali - Delitto di impedito controllo (articolo 2625 c.c.) - Amministratore - Mancata esibizione dei bilanci - Insufficienza - Attività di occultamento o alterazione dei documenti contabili.
Il delitto di impedito controllo ex articolo 2625 c.c. è ravvisabile allorché l'amministratore non si limiti a negare, in tutto o in parte, l'esibizione della documentazione contabile e societaria, ma ponga in essere operazioni positive volte ad occultare i documenti richiesti, anche dopo che il giudice gli abbia ordinato di fare accedere il socio alla consultazione in virtù di un vero e proprio diritto potestativo, ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari, e ciò a prescindere dall'esistenza di un collegio sindacale all'interno della società.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 10 novembre 2016 n. 47307
Reati societari - Società a responsabilità limitata - Delibera di aumento di capitale - Reato di impedito controllo (articolo 2625 c.c.) - Mancata convocazione del socio all'assemblea - Non integra la fattispecie.
Il reato di omesso controllo è un reato proprio che non riguarda la partecipazione del socio e l'esercizio dei relativi diritti in riferimento a tutti gli aspetti della vita societaria, comprese le deliberazioni della società, ma intende garantire soltanto le funzioni di controllo esercitabili sulla gestione ed amministrazione della società, integrando violazione della norma di cui all'articolo 2625 c.c. non l'impedita partecipazione del socio ad ogni attività societaria bensì un impedimento che attenga in modo specifico alle funzioni ispettive circa la regolarità della gestione. (Nel caso di specie, la Corte non ha ritenuto integrasse la fattispecie delittuosa la mancata convocazione del socio di Srl all'assemblea indetta per l'aumento di capitale).
Corte di cassazione, sezione V, sentenza 15 aprile 2015 n. 15641
Reati societari - Reato di impedito controllo (articolo 2625 c.c.) - Diritto di querela dei soci - Danno patrimoniale diretto o indiretto - Distinzione tra soci - Irrilevanza.
L'articolo 2625, comma 2, c.c. non pone alcun limite alla titolarità dei soci del diritto di presentare istanza punitiva sulla base di una distinzione tra soci che abbiano subito un danno patrimoniale come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori e soci che abbiano subito un pregiudizio come mero riflesso dei danni recati al patrimonio sociale.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 3 ottobre 2012 n. 38393
Società di capitali - Reato di impedito controllo (articolo 2625 c.c.) - False comunicazioni in danno della società, dei soci o dei creditori - Condotta attiva diretta a impedire od ostacolare l'attività di controllo.
L'articolo 2625 c.c. presidia sia il regolare esercizio del controllo sugli atti di gestione sociali, sia il patrimonio dei soci - e, di riflesso, anche la tutela delle minoranze, contemplando una condotta diversa dalla previgente normativa (il “vecchio” articolo 2623, n. 3), che puniva il solo comportamento di impedimento, non anche quello del solo ostacolo al controllo. La norma incrimina ogni modalità che renda impossibile o difficoltosa l'azione di verifica da parte di chi, secondo la legge, è legittimato ad un'istanza di controllo sulla gestione o sulla sua rappresentazione contabile. Quando il 2625 c.c. sanziona, in modo ampio ed elastico, l'impedimento o l'ostacolo all'attività di controllo del socio mediante l'occultamento di documenti o il ricorso ad altri artifici, pretende il compimento di una condotta necessariamente attiva dell'amministratore della società, attuata mediante la distrazione, la distruzione dei documenti sociali, ovvero mediante l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno, quali la simulazione, la falsificazione materiale, la rappresentazione tanto carente da risultare artificiosa, l'infedele verbalizzazione o la tenuta delle scritture contabili in modo così disordinato da impedire la possibilità di una corretta rappresentazione del dato di gestione o di patrimonio.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 14 luglio 2010 n. 27296